Penale

L’accertamento peritale ha natura di mezzo di prova neutro

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Prova penale - Perizia - Mezzo di prova - Natura "neutra" - Conseguenze.
La perizia costituisce un mezzo di prova per sua natura neutro, ovvero non classificabile né "a carico" né "a discarico" dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice. Dato il carattere neutro dell'accertamento peritale, rientra pertanto nella categoria della "prova decisiva". Ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto insindacabile in cassazione.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 21 novembre 2019 n. 47223

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva - Accertamento peritale - Prova decisiva - Esclusione - Conseguenze.
La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.
•Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 agosto 2017 n. 39746

Prove - Mezzi di prova - Perizia - In genere - Apprezzamento delle conclusioni peritali da parte del giudice - Giudizio di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Obbligo di motivazione del dissenso del giudice rispetto alle conclusioni peritali - Sussistenza.
In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento - positivo o negativo - dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni da parte del giudice di merito, il quale, ove si discosti dalle conclusioni del perito, ha l'obbligo di motivare sulle ragioni del dissenso.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 9 ottobre 2017 n. 46432

Perizia - Ammissione - Competenza del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Condizioni - Limiti.
La perizia per la sua natura di mezzo di prova neutro, che la sottrae alla disponibilità delle parti e la rimette alla discrezionalità del giudice, non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'articolo 606, comma 1°, lettera d), del C.p.p. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 606, comma 1°, lettera e), del c.p.p.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 19 ottobre 2016 n. 44323

Prova penale - Perizia - Procedimento penale - Concetto di prova decisiva - Giudizio di fatto - Adeguata motivazione - Art. 606 c.p.p.
In merito al procedimento peritale la perizia non può farsi rientrare nel concetto della prova decisiva, giacché la sua disposizione, da parte del giudice, in quanto legata alla manifestazione di un giudizio di fatto, ove assistito da adeguata motivazione, è insindacabile ex articolo 606 c.p.p.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 3 maggio 2016 n. 18468

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