Amministrativo

L'accordo mediativo con effetto novativo estingue il giudizio

immagine non disponibile

di Marco Marinaro


Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora nel corso del giudizio ed all'esito della mediazione le parti siano pervenute ad un accordo avente natura di transazione con effetti novativi pur se gli obblighi in esso contenuti siano rimasti inadempiuti da una delle parti.
Perviene alle conclusioni riportate la sentenza n. 3806 del 23 febbraio 2016 del Tribunale di Roma (VI Sezione civile - estensore Gualtieri) con riguardo ad un processo instaurato dopo la fase sommaria avviata con l'intimazione di sfratto per morosità (contratto di locazione ad uso non abitativo) senza tuttavia ottenere l'ordinanza di rilascio.
Disposto il mutamento del rito ed esperita la mediazione (prevista obbligatoriamente nella materia locatizia, ma da svolgersi soltanto dopo quel momento), le parti raggiungevano un accordo che prevedeva l'estinzione di ogni debito con il pagamento rateale della somma concordata.
Secondo quanto emerge dalla lettura della motivazione della sentenza, la parte conduttrice che si era impegnata al versamento rateale non rispettava i termini dell'accordo e la locatrice insisteva per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento con contestuale ripresa del processo.
Il giudice capitolino al fine di risolvere la questione insorta esaminava l'accordo concluso in mediazione per individuarne la natura giuridica pervenendo infine a qualificarlo quale transazione con evidente efficacia novativa.
Dalla lettura dell'accordo infatti si evince che in caso di mancato rispetto della concordata rateizzazione non veniva previsto – come sarebbe stato anche possibile – la risoluzione dello stesso con la reviviscenza delle originarie posizioni, ma soltanto la decadenza dal beneficio del termine.
A ciò consegue che, secondo l'insegnamento della Cassazione, «se la transazione estingue la controversia preesistente, non si può poi chiederne la risoluzione per violazione del termine essenziale» tranne nel caso in cui il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente stipulato (Cassazione, sentenza n. 20674/2010).
Infatti, sempre seguendo l'interpretazione della S.C., la transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione in quanto, di là dall'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l'eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi (articolo 1976 del codice civile). Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno giungere alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni.
In questa prospettiva, nella lite sottoposta alla decisione del Tribunale di Roma, «la mediazione non ha creato un mero obbligo di rinunciare alla domanda, ma ha in realtà estinto l'originario diritto, sostituendolo con uno nuovo». Di qui l'impossibilità di proseguire il giudizio intrapreso in quanto l'effetto novativo della transazione stipulata all'esito del procedimento di mediazione ha fatto cessare la materia del contendere.

Tribunale di Roma - Sentenza 3806 del 23 febbraio 2016

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©