L'accordo di separazione omologato dal giudice riveste natura di titolo esecutivo
Può essere quindi legittimamente posto alla base dell'atto di precetto
L'accordo di separazione omologato dal giudice è conforme per essere un titolo esecutivo ex articolo 474, comma 2, n. 3 c.p.c. e pertanto, può essere legittimamente posto alla base dell'atto di precetto se all'interno del titolo vi è la determinazione della somma dovuta e, di conseguenza, indichi un credito determinato o determinabile. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 5 giugno 2023, n. 15697.
Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione di titolo esecutivo e di accordo di separazione omologato ai sensi dell'attuale normativa italiana.
Titolo esecutivo e accordo di separazione omologato
L'articolo 474 del Codice di procedura civile stabilisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Con la riforma del processo esecutivo legge n. 80/2005 e oggi con il Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149 è stato ampliato il novero dei titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali.
Infatti, l'articolo 474 comma 2, n. 1 c.p.c. qualifica come titoli esecutivi giudiziali, le sentenze/provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, mentre al comma 2, n. 2 e 3, individua invece i titoli esecutivi stragiudiziali, quali per esempio gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, sia per le obbligazioni di denaro che per le obbligazioni di consegna e rilascio.
Infine, per poter procedere con l'analisi del caso esaminato, bisogna precisare che quando per i coniugi la convivenza è divenuta impossibile, è possibile ricorrere al giudice per ottenerne la separazione allegando alla domanda un accordo di separazione consensuale con il quale marito e moglie intendono regolare i loro futuri rapporti, quale per esempio i rapporti patrimoniali. Tuttavia, l'accordo tra i coniugi diverrà efficace solamente nel momento in cui il giudice lo omologa.
Dunque, il decreto di omologazione rappresenta un provvedimento emesso dal Tribunale che rende efficace un accordo di separazione consensuale.
L'accordo in questione viene siglato tramite scrittura privata, con il supporto e la supervisione di un legale e pertanto, l'omologazione dell'accordo di separazione non è altro che la verifica e il controllo sulla legalità e l'idoneità dei termini di separazione definite dalle parti.
Il caso esaminato
La vicenda tra origine dalla presentazione da parte di due coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel 2015 di un accordo di separazione tramite il quale hanno regolato i loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali.
Successivamente, il marito intimava alla moglie il pagamento di una certa somma di denaro sottolineando che nel decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale era stata regolata la ripartizione del 50% delle somme da lui versate per un mutuo contratto da entrambi in costanza di matrimonio.
Avverso tale sentenza la moglie ha svolto opposizione e il Tribunale adito, accogliendo le motivazioni della moglie, aveva statuito che l'accordo non costituisse un titolo valido per poter attivare un atto di precetto.
La vicenda così definita è stata oggetto di vari dibattiti tra i vari gradi di giudizio sino ad arrivare alla Corte di Cassazione.
Al fine della nostra analisi ci focalizzeremo sulla richiesta di chiarimenti sulla natura del titolo esecutivo dell'accordo di separazione omologato.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza 5 giugno 2023, n. 15697 ha ritenuto che l'accordo di separazione omologato rivesta natura di titolo esecutivo.
In particolare, il Collegio ha affermato con fermezza che il decreto di omologazione della separazione consensuale ha come scopo quello di dare efficacia definitiva alle condizioni previste nel ricorso fatto di comune accordo tra le parti.
In forza di tale scopo, la Corte ricorda che la Giurisprudenza e la Dottrina sono ormai concordi nel ritenere l'omologa di separazione a tutti gli effetti un titolo esecutivo, vale a dire che, in caso di inadempimento da parte di uno dei due coniugi, l'altro può agire in via esecutiva per ottenere le proprie ragioni.
In conclusione, pertanto, la Suprema Corte, ha voluto stabilire che l'accordo tra i coniugi rappresenta l'elemento cardine della qualità necessaria di coniugi separati e che il provvedimento di omologazione è unicamente diretto a conferire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, il suddetto accordo omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all'articolo 474, comma 2, n. 3, c.p.c.