Tribunale di Lecce, Penale, Sentenza del 11-07-2024, n. 1513

L’ANALISI DELLA DECISIONE

In tema di frode informatica, l’accredito di somme indebitamente sottratte su un conto corrente intestato all’imputato costituisce elemento sufficiente per affermarne la responsabilità penale, anche in assenza di ulteriori elementi che provino l’invio di messaggi fraudolenti. Nel caso di accredito su conto corrente (diversamente da carte come Postepay), l’imputato è tenuto a giustificare la provenienza delle somme, poiché la disponibilità esclusiva del conto implica la consapevolezza dell’illecito.

Il caso in rassegna

Con la recente sentenza n. 1513 dell’11.07.2024 il Tribunale di Lecce, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputata per il reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p., enunciava il principio di diritto secondo cui “in tema di frode informatica, l’accredito di somme indebitamente sottratte su un conto corrente intestato all’imputato costituisce elemento sufficiente per affermarne la responsabilità penale, anche in assenza di ulteriori elementi che provino l’invio di messaggi fraudolenti...

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