Rassegne di Giurisprudenza

L'adesione ad un contratto collettivo può essere anche tacita e per fatti concludenti

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Adesione implicita a contratto collettivo - Comportamenti concludenti - Vincolatività della contrattazione collettiva invocata - Valutazione del giudice di merito.
I contratti collettivi post-corporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto collettivo entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2021, n. 28905

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - In genere - Adesione implicita a contratto collettivo - Comportamenti concludenti - Fattispecie.
L'adesione ad un contratto collettivo può essere anche tacita e per fatti concludenti, ravvisabili nella concreta applicazione delle relative clausole (nella specie, con l'attribuzione ai lavoratori degli emolumenti, previsti da un accordo aziendale, a titolo di ticket mensa e indennità di sede disagiata).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 settembre 2015, n. 18408

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - In genere - Incidenza su posizioni già consolidate o su diritti acquisiti dei lavoratori - Ammissibilità - Esclusione - Specifico mandato o successiva ratifica - Necessità - Incidenza su diritti dei lavoratori non ancora acquisiti - Ammissibilità - Adesione implicita a contratto collettivo - Rilevanza - Fattispecie.
La contrattazione collettiva non può incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, in senso peggiorativo su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, ma solo su diritti del singolo lavoratore non ancora acquisiti. L'adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere, peraltro, non solo esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, che sono generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole. (Nella specie la S.C. ha desunto dal comportamento dell'interessato, che aveva dato pratica applicazione, senza mai dolersene, ad una clausola contrattuale prevedente la trasferta di alcuni lavoratori senza l'attribuzione di rimborsi per alcuni mesi, l'accettazione implicita della clausola contrattuale, peraltro incidente su diritti patrimoniali non ancora acquisiti dal lavoratore).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 luglio 2014, n. 14944

Contratto collettivo - Sfera di efficacia - Contratto collettivo postcorporativo non efficace erga omnes - adesione e recepimento delle parti - Omessa iscrizione datoriale alle OO.SS. stipulanti - Vincolatività della contrattazione collettiva invocata - Accertamento giudice di merito - Criteri.
I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace "erga omnes", in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. (Alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito, i quali, senza compiere i necessari accertamenti, avevano dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro avverso il lodo pronunciato dal collegio di conciliazione ed arbitrato costituito a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - con il quale, in sostituzione del licenziamento intimato ad un lavoratore, era stata a quest'ultimo irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione -, ricorso proposto sul rilievo che la materia del licenziamento disciplinare è esclusa dalla composizione arbitrale dall'art. 43, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende alimentari, applicabile, secondo il ricorrente, al rapporto di lavoro in questione. La sentenza impugnata aveva escluso, senza compiere una adeguata valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio - che il ricorrente avesse fornito la prova della concreta applicazione della disciplina delle industrie alimentari).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 agosto 2000, n. 10213