L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non risponde alle regole del legittimo impedimento
Il differimento che sospende il decorso della prescrizione non è contingentabile entro i 60 giorni previsti per l'impossibilità fisica a presenziare
Non viola il diritto dell'imputato a una ragionevole durata del processo, la sospensione del processo e del decorso della prescrizione dovuta all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze regolarmente proclamata dalla categoria. E non viola i diritti dell'imputato la sospensione per un periodo - pari al differimento delle udienze - del decorso della prescrizione. La Corte di cassazione, su tale ultimo punto, ha respinto le argomentazioni del ricorrente relative a una lamentata illegittimità costituzionale del regime della prescrizione e in particolare dei casi di sospensione del suo decorso. In particolare il ricorso faceva rilevare come incongruo un diverso regime in caso di astensione rispetto a quello previsto per i casi di legittimo impedimento di cui è stabilito esplicitamente il termine di durata:l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
Ma la richiesta di rinvio dell'avvocato a causa dello sciopero della categoria non è fondato sull'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva.
La sentenza n. 23293/2021 nel respingere il ricorso ha così precisato le differenze ontologiche tra il legittimo impedimento del difensore e la sua volontaria astensione dalle udienze nell'esercizio del proprio peculiare diritto di "sciopero". Dice la Cassazione che il legittimo impedimento rappresenta l'impossibilità fisica di presenziare in udienza determinando il diritto del difensore (ma anche delle parti) a ottenere la sospensione del processo. Un diritto fondato sull'avvenuta certificazione della circostanza impeditiva insormontabile, mentre l'astensione rappresenta l'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita. Trattandosi di liberi professionisti tale libertà non è un'articolazione del diritto di sciopero garantito dalla nostra Carta all'articolo 40 bensì una declinazione della libertà di associazione prevista dall'articolo 18 della Costituzione. Presupposto di un corretto esercizio di tale libertà è la legittima proclamazione della forma di protesta lanciata dalle rappresentanze della categoria e il rispetto delle regole di pubblicità e diffusione in tempi certi della notizia dell'astensione. Sui limiti perciò - ammette la Cassazione - l'astensione è vincolata ai medesimi adempimenti previsti per lo sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. Il giudice valutata la sussistenza dei presupposti di legge per una legittima astensione del difensore conseguentemente differisce l'udienza, ma senza i limiti temporali previsti dall'articolo 159 del Codice penale in caso di legittimo impedimento.
Infine, la sentenza, ripercorrendo diversi precedenti di giurisprudenza di legittimità, ha testualmente recitato: "l'astensione dall'attività difensionale proclamata dall'Unione delle Camere non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost. trattandosi invece di libertà riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.)".
Il diritto del difensore all'astensione non è assimilabile al legittimo impedimento neanche sotto il profilo delle fonti normative, mentre quest'ultimo è contemplato dal Codice lo "sciopero" degli avvocati è regolato da una legge speciale e dal relativo codice di autoregolamentazione dell'Avvocatura. Non è quindi la norma del codice, che espressamente prevede la sospensione della prescrizione nel caso del legittimo impedimento del difensore o delle parti, a poter regolare l'astensione e i tempi di durata del differimento che incide sullo svolgimento del processo.
L'udienza può quindi essere differita anche oltre i sessanta giorni - in caso di astensione - con la parallela sospensione del termine di prescrizione pari a tutta la durata del differimento.