Rassegne di Giurisprudenza

L'adozione "mite" non recide completamente i rapporti del minore con la famiglia di origine

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Adozione e affidamento - Minore - Adozione mite e adozione legittimante - Differenze tra le due forme - Ratio e conseguenze sula piano giuridico.
La c.d. "adozione mite o aperta" si struttura in modo nettamente differente, quanto a presupposti e quanto ad effetti, dall'adozione c.d. "piena o legittimante". In particolare, se quest'ultima è costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, quella ex art. 44, lett. d), crea invece un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile ordinanza 22 novembre 2021 n. 35840

Adozione e affidamento - Minore - Genitori biologici - «Semiabbandono» - Rapporti significativi - Conservazione - Accertamento - Adozione «mite».
Posto che l'adozione piena, o legittimante, che recide ogni legame del minore con il nucleo familiare originario, costituisce una extrema ratio, il giudice, nel procedimento di adottabilità, dovrà accertare se, pur vertendosi in una condizione di «semiabbandono», vale a dire di non piena idoneità parentale, sussista comunque l'interesse del minore a conservare un rapporto significativo con i genitori biologici, con conseguente accesso alle modalità di adozione che non presuppongono lo stato di abbandono e consentono la conservazione di quel rapporto, quali quelle disciplinate dall'art. 44, 1° comma, lett. d), l. adozioni 184/83, la c.d. adozione mite.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 25 gennaio 2021 n. 1476

Famiglia - Adozione minori - Adozione nei casi particolari previsti dall'art. 44. Legge Adozioni - Configurabilità.
Mentre l'adozione piena o legittimante presuppone la declaratoria dello stato di adottabilità cui fa seguito l'affidamento preadottivo, e cioè un affidamento sperimentale ai richiedenti adottanti, e costituisce un vincolo di filiazione giuridica che si sostituisce integralmente al rapporto di filiazione di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore nella nuova famiglia, l'adozione in casi particolari ex articolo 44, l. adoz. crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante.
• Corte di cassazione, civile, sezione U, sentenza 13 maggio 2020 n. 8847

Adozione - Condizioni - Situazione di abbandono - In genere adozione del minore d'età - Stato di abbandono e dichiarazione dei adottabilità - Pluralità dei modelli di adozione - Opportunità della conservazione del rapporto tra genitore biologico e minore - Indagine - Necessità - Fondamento.
Il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una extrema ratio cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss. della L. n. 184 del 1983 e in particolare l'art. 44, lett. d).
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 13 febbraio 2020 n. 3643

Adozione - Adozione (di minori) in casi particolari - Condizioni - Art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1984 - Presupposto - Constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo - Interpretazione - Accesso all'adozione da parte di singoli e coppie di fatto - Possibilità - Orientamento sessuale del richiedente e natura della sua relazione con il "partner" - Irrilevanza.
In tema di adozione in casi particolari, l'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico. La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, inoltre, implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, senza che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), possa svolgersi dando rilievo, anche indirettamente, all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio "partner".
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 22 giugno 2016 n. 12962