Penale

L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede scatta anche per il furto in strada della bicicletta non legata

In tal caso non rileva la consuetudine bensì la necessità di lasciarla parcheggiata per un tempo anche prolungato, ma temporaneo

di Paola Rossi

Il ladro di biciclette, che sottragga davanti a un negozio la bicicletta di chi ci lavora o del titolare, commette un furto aggravato dalla circostanza dell'esposizione alla pubblica fede, anche se il mezzo non era assicurato con la catena o il bloccasterzo. In tal caso però l'esposizione nella pubblica via va considerata agita per necessità e non per consuetudine.

La conferma dell'aggravante
Così la Corte di cassazione ha confermato la condanna dell'imputato che aveva contestato l'applicazione dell'aggravante, in quanto la consuetudine dei ciclisti è quella di legare o bloccare il velocipede all'atto di parcheggiarlo sulla strada pubblica.
Ma con la sentenza n. 35997/2022 i giudici di piazza Cavour hanno confermato il corretto inquadramento dell'aggravante nell'ipotesi - prevista dall'articolo 625, n. 7, del Codice penale - della necessità e non della consuetudine, con cui non è appunto necessario e conferente confrontarsi. Infatti, il difensore dell'imputato in Cassazione sosteneva che si trattasse addirittura di cosa abbandonata, visto il suo posizionamento in strada per tutto il periodo di lavoro giornaliero della proprietaria del mezzo.

La necessità dell'esposizione sulla pubblica via
Si può quindi affermare che per la Cassazione recarsi al lavoro e posizionare in strada il mezzo di trasporto impiegato per raggiungerlo effettuando sullo stesso un controllo saltuario - anche se non assicurato con strumenti di blocco - rappresenta una necessità della vita che spinge il proprietario a esporre sulla pubblica via

Il rilievo della videosorveglianza
Sull'invocata esclusione dell'aggravante se l'azione è videoripresa la Cassazione ribadisce che per essere rilevante deve essere efficace a impedire il reato.
Inoltre, sosteneva la difesa che il giudice - per affermare l'irrilevanza della presenza di una telecamera all'esterno del negozio avesse applicato a contrario un orientamento giurirsprudenziale che sostiene il permanere dell'aggravante anche a fronte di un sistema di videosorveglianza se questo non preveda un utilizzo atto a interrompere l'azione criminosa ripresa.

La pena comminata
Sul punto della lamentata carente motivazione in relazione alla pena comminata di 8 mesi e 240 euro di multa la Cassazione risponde che essa risulta al di sotto della media edittale e non necessitava quindi di alcuna ragionamento rafforzato da parte del giudice.

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