Penale

L’aggravante della transnazionalità applicabile ai reati-fine

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di Giuseppe Amato

La circostanza aggravante speciale della transnazionalità prevista dall'articolo 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146 può applicarsi anche ai reati-fine consumati, integralmente o in parte, da appartenenti a un'associazione per delinquere pur se rispetto a quest'ultima l'aggravante non sia configurabile identificandosi il gruppo criminale transnazionale con tale associazione (sezioni Unite, 31 gennaio 2013, Adami). Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 47217/2015 emessa dalla sesta sezione penale.

Il precedente della Cassazione - Come è noto, le sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la qualificazione di reato transnazionale può essere attribuita anche a un reato associativo, allorquando risulti coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorra taluna delle ipotesi indicate nell'ultimo periodo dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006 n. 146, con la necessaria precisazione che il gruppo criminale organizzato transnazionale non deve coincidere con l'associazione per delinquere (sentenza 31 gennaio 2013, Adami).

Il caso specifico - La Cassazione ha qui dovuto affrontare la diversa questione se, essendo inapplicabile l'aggravante dell'articolo 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146 all'associazione, perché questa si identifica con il gruppo criminale transnazionale, l'aggravante possa tuttavia applicarsi ai reati-fine, preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati e riferibili a un gruppo criminale organizzato. La risposta è stata positiva, argomentandosi a supporto soprattutto attraverso la valorizzazione dell'autonomia dei reati-fine rispetto al reato associativo e della circostanza che l'aggravante si applica a tutti i reati che abbiano le caratteristiche indicate dalla norma, (reati alla cui commissione abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato) tanto che anche il reato associativo soggiace alla regola generale, a eccezione dell'unico caso (evidenziato dalla richiamata decisione delle sezioni Unite) della sovrapposizione tra gruppo organizzato criminale transnazionale e associazione per delinquere.

Altri orientamenti - Nello stesso senso sezione VI, 8 ottobre 2014, Colorisi e altri, secondo cui, quindi, il mancato riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità di cui all'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, a un reato di associazione per delinquere non ne esclude la possibilità di applicazione ad altri singoli delitti (nella specie in materia di illecita detenzione e porto d'armi) preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati, e riferibili a un gruppo criminale organizzato.

In senso contrario, consapevolmente disatteso dalla sentenza qui pubblicata, sezione VI, 2 luglio 2013, Ruberto, per la quale, invece, ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato (in termini, anche sezione VI, n. 44435 del 2015, depositata il 3 novembre 2015).

Corte di cassazione – Sezione VI – Sentenza 27 novembre 2015 n. 47217

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