Penale

L’aggressione dei sanitari da parte dei familiari della persona deceduta giustifica i domiciliari

La misura cautelare si giustifica anche se non vi è rischio di intimidazioni alle parti offese quando l’azione per come condotta e organizzata esprime inclinazione alla violenza e mancanza di autocontrollo

di Paola Rossi

Chi conduce o partecipa all’irruzione in ospedale contro i sanitari per punirli della morte di un congiunto è passibile di applicazione della misura cautelare limitativa della libertà personale perché l’azione condotta dimostra spregio verso la convivenza civile e assenza di autocontrollo anche quando il giudice non intraveda un’occasione specifica di reiterazione del reato, ma solo una potenziale tendenza alla reiterazione di condotte violente. L’affermazione invece dell’esigenza cautelare contro il rischio di inquinamento probatorio va sostenuta con elementi concreti tanto che in caso di tempo silente (tra la commissione del reato e l’applicazione della misura) se non si riscontrano fatti di intimidazione dei testimoni o di alterazione delle fonti di prova tale esigenza non è predicabile.

Così la Cassazione penale - con la sentenza n. 31283/2025 - ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che in accoglimento dell’appello del pubblico ministero contro il diniego del Gip ha imposto all’imputato in via cautelare gli arresti domiciliari con l’aggiunta del braccialetto elettronico.

La vicenda cautelare
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale pur avendo riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di reato, aveva rigettato la richiesta del Pm per l’assenza del rischio di reiterazione, evidenziando dopo l’aggressione l’assenza di ulteriori iniziative ritorsive verso i sanitari, l’irrilevanza delle recidive e la non concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, Inoltre il Gip sottolineava l’effetto “contenitivo” del clamore mediatico assunto dalla vicenda.

In riforma della decisione negativa del Gip il Tribunale del riesame ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo sulla base del grave quadro indiziario incontestato, ma soprattutto per pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento delle prove.

La Cassazione conferma la misura ma riforma la decisione cautelare dove aveva affermato oltre all’attualità del pericolo di reiterazione anche il rischio di inquinamento probatorio.

Rischio di reiterazione
L’attualità del pericolo di reiterazione è stata ritenuta sussistente in quanto non deve arrivare a coincidere con specifiche opportunità di ricaduta nel reato. Infatti, il giudice deve solo effettuare una compiuta valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative a partire da un’analisi accurata della fattispecie concretamente verificatasi: modalità realizzative della condotta, personalità dell’imputato e contesto socio-ambientale in cui è maturata l’ideazione e la commissione del delitto.

Sul punto della rilevanza del tempo silente tra reato per cui è stata esercitata l’azione penale e giudizio cautelare per l’assenza di nuovi illeciti penali la Cassazione afferma che tale tempo silente non rileva in sé, ma impone al giudice della cautela una più approfondita analisi degli elementi che giustificano la misura. Tanto più approfondita quanto più lungo è il tempo trascorso.

Nel caso concreto il Tribunale ha correttamente - secondo la Cassazione - posto in evidenza la spiccata capacità a delinquere del ricorrente e la sua marcata assenza di freni inibitori nel rivolgere la propria condotta contro il personale medico e le Forze dell’ordine intervenute, con il supporto di un elevato numero di familiari e amici.

Pericolo di inquinamento delle prove
La Cassazione non ha invece ritenuto fondato su validi motivi l’asserito rischio di inquinamento probatorio che va infatti escluso nella sua concretezza e attualità se l’indagato non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l’integrità o la genuinità della prova.

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