Amministrativo

L'algoritmo non può sostituire integralmente l'uomo nel procedimento amministrativo

Nel contempo, vi è necessità di assicurare un controllo "umano" del procedimento, per esigenze di garanzia, in modo che il funzionario possa in qualsiasi momento intervenire per compiere interlocuzioni con il cittadino e per verificare a monte l'esattezza dei dati da elaborare

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di Enrico Follieri *

Il TAR della Campania, Napoli, Sez. III, con la sentenza n. 7003/2022 del 14 novembre 2022, ha accolto il ricorso di un imprenditore agricolo che lamentava di aver subito la decurtazione dell'importo già versatogli, a titolo di indennità compensativa per terreni localizzati in territori montani per gli anni 2018-2019, con provvedimenti amministrativi di annullamento in autotutela, in applicazione di un nuovo algoritmo di calcolo, in base al quale risultava che era stata pagata una maggiore somma in danaro.

Il giudice ha sottolineato che l'impiego dell'algoritmo consente efficienza e velocità e, in astratto, una maggiore imparzialità, per cui viene positivamente influenzato il processo decisionale e la sua qualità.

Nel contempo, vi è necessità di assicurare un controllo "umano" del procedimento, per esigenze di garanzia, in modo che il funzionario possa in qualsiasi momento intervenire per compiere interlocuzioni con il cittadino e per verificare a monte l'esattezza dei dati da elaborare.

L'utilizzo dell'algoritmo non può comportare un abbassamento del livello di tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo e, in particolare, di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento, sull'obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative e, soprattutto, sul rispetto del principio di trasparenza.

In conseguenza l'Amministrazione deve rendere conoscibili e comprensibili i parametri che vengano scelti a monte dell'algoritmo, come si combinino tra di loro, come i termini assunti quale parametro siano stati realizzati e "a queste fasi preliminari della nascita dell'algoritmo devono essere anticipate le garanzie che devono accompagnare ogni scelta dell'amministrazione".

La conoscibilità della costruzione dell'algoritmo è volta a consentire anche il sindacato sull'atto adottato da parte del giudice amministrativo.

Nella specie, l'amministrazione ha adottato atti illegittimi perché non ha giustificato il ricalcolo degli importi dovuti se non con un generico e indeterminato riferimento alla normativa vigente, alle indicazioni della Commissione Europea e all'utilizzo di una differente modalità di calcolo.

Ciò ha comportato una duplice carenza motivazionale: non ha specificato le norme vigenti applicate, né le indicazioni della Commissione Europea e non ha esposto il meccanismo informatico di decisione impiegato (c.d. conoscibilità) per adempiere "all'obbligo di spiegare il suo funzionamento in termini comprensibili per l'utente non dotato di competenze tecniche (c.d. comprensibilità)".

La questione assume particolare rilievo in quanto l'uso dell'algoritmo in funzione della c.d. intelligenza artificiale, lo si sta sperimentando per la redazione delle sentenze nei Tribunali di Genova e Pisa.

Parliamo in effetti di una tecnologia che certamente aiuta, e dalla quale non si può prescindere, ma che non può sostituire l'uomo nell'espressione del giudizio.

*a cura del Prof. Avv. Enrico Follieri – Enrico Follieri & Associati

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