Comunitario e Internazionale

L'allarme della Cgue sull'insindacabilità delle candidature alle Corti supreme negli Stati Ue

Nel mirino il potere, non sottoposto a controllo giurisdizionale, affidato al Consiglio nazionale della magistratura in Polonia

di Paola Rossi

Dice la Cgue, con la sentenza sulla causa C-824/18, che sono potenzialmente lesive del diritto dell'Unione le modifiche della legge polacca sul Consiglio nazionale della magistratura che hanno l'effetto di rimuovere il controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni di tale Consiglio con le quali si presentano al presidente della Repubblica candidati alle funzioni di giudice presso la Corte suprema. In caso di contrasto col principio del "primato" del diritto Ue, la sentenza afferma che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme nazionali.
Nel caso concreto il Consiglio nazionale della magistratura polacco aveva deciso di non presentare al presidente della Repubblica le proposte di nomina di cinque persone che aspiravano ai posti di giudice di alcune magistrature supreme del Paese. Dal ricorso al supremo consesso giurisdizionale amministrativo contro il rifiuto delle candidature è scaturito il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue dopo che erano intervenute ulteriori modifiche al regime di impugnazione delle nomine. Una riforma che ha reso di fatto impossibile proporre ricorsi avverso le decisioni dell'organo di autogoverno della magistratura polacca sulla presentazione o mancata presentazione di candidati alla nomina a posti di giudice della Corte suprema. Inoltre, sempre tale riforma recente ha determinato il non luogo a procedere sui ricorsi ancora pendenti e sul rinvio pregiudiziale poi riproposto.Afferma la sentenza che, per i principi di cooperazione tra i giudici nazionali e la Cgue e di leale cooperazione non è legittimo l'effetto di impedire il pronunciamento su questioni pregiudiziali e di impedire che un giudice nazionale ripresenti in futuro questioni analoghe. Valutazione questa che la Cgue affida ai giudici nazionali, nello specifico polacchi. E conclude la Cgue indicando il punto centrale di tale giudizio e cioè che le norme interne non siano di fatto un impedimento a garantire indipendenza o imparzialità dei giudici indicati dal consiglio superiore della magistratura, scevri da influenze di altri poteri coinvolti nelle nomine. Vanno perciò disapplicate le modifiche che non consentano alcuna valutazione sul punto a favore, invece, dell'applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente in vigore.

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