L’allibratore estero senza concessione risarcisce i cittadini Ue con il regime del Paese di residenza
Con la sentenza sulla causa C-77/24 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito il regime in base al quale un consumatore può agire contro un prestatore di servizi estero per fatto illecito e il conseguente risarcimento del danno subito.
Il caso a quo riguarda l’ambito del gioco d’azzardo on line. E in particolare il destino delle puntate effettuate tramite operatore privo di concessione.
E la Cgue afferma che il giocatore può - di norma - avvalersi del diritto del suo Paese di residenza per promuovere un’azione di responsabilità da fatto illecito nei confronti dei dirigenti del prestatore di servizi estero che non disponga della necessaria concessione. Ciò perché la competenza si radica nel Paese dove si è verificato il danno che va individuato in quello di residenza del giocatore.
Il caso a quo
Un cliente, residente in Austria, aveva citato davanti al giudice nazionale i dirigenti di un prestatore maltese di giochi d’azzardo, in quanto insolvente. L’azione promossa contro i due amministratori mirava a ottenere il rimborso delle perdite subite in occasione della sua partecipazione a giochi di casinò online.
La società di scommesse era titolare di una concessione per giochi d’azzardo a Malta, ma non disponeva di alcuna concessione in Austria. Il cliente sostiene pertanto che il contratto di gioco d’azzardo è nullo nei suoi confronti per colpa del prestatore. E però, secondo il diritto austriaco, i due amministratori sarebbero personalmente e solidalmente responsabili proprio in conseguenza del fatto che la società maltese offriva giochi d’azzardo illegali in Austria.
I due amministratori hanno contestato la competenza internazionale dei giudici austriaci poiché sia il luogo dell’evento causale sia quello del danno si troverebbero a Malta. Il diritto sostanziale applicabile non sarebbe quindi quello austriaco, ma quello maltese. E quest’ultimo non prevede il caso della responsabilità degli organi sociali nei confronti dei creditori della società.
Il rinvio pregiudiziale
La Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia di affermare quale sia il diritto applicabile a un caso come questo.
La Cgue parte dalla constatazione che - in base al Regolamento cosiddetto “Roma II” - la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale derivante da fatto illecito è, di regola, quella del Paese dove il danno si è verificato.
Tale regolamento si applica a un’azione di responsabilità da fatto illecito come quella di cui trattasi, intentata contro i dirigenti di una società per violazione di un divieto imposto da una normativa nazionale di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tal fine. Infatti, un’azione del genere non rientra nell’esclusione prevista per le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto societario.
L’opzione del giudice sul diritto applicabile
Ma nelle conclusioni il giudice Ue precisa che, se dal complesso delle circostanze risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro Paese, il Regolamento Roma II consente al giudice adito di derogare alla regola generale e di applicare la legge di quest’ultimo Paese straniero.





