Immobili

L'amministratore può stipulare la polizza assicurativa solo se autorizzato dall'assemblea

E' il principio reso dal Tribunale di Salerno con la sentenza numero 1904 pubblicata il 31 maggio 2022

di Fulvio Pironti


L'amministratore del condominio non è legittimato a stipulare il contratto assicurativo dello stabile se non è stato autorizzato da una delibera adottata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. E' il principio reso dal Tribunale di Salerno con la sentenza numero 1904 pubblicata il 31 maggio 2022.

La fattispecie esaminata dal tribunale salernitano si origina dalla impugnativa di due condomine avverso la delibera approvativa del rendiconto nel cui seno era stata conteggiata l'assicurazione dell'edificio. Le impugnanti deducevano che l'amministratore non era stato autorizzato a sottoscrivere la polizza per cui aveva esorbitato dai poteri. La vicenda ha permesso di verificare se i poteri conferiti all'amministratore lo legittimano a poter sottoscrivere un contratto assicurativo per la tutela dell'edificio e con quale maggioranza debba essere assunta la delibera autorizzativa.

Necessaria autorizzazione assembleare alla stipula
Il decidente salernitano ha precisato che l'amministratore per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione in un condominio necessita di preventiva autorizzazione rilasciata dall'assemblea. Ciò in quanto se, da un canto, l'amministratore ha l'obbligo di eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, dall'altro, l'articolo 1130 Codice civile si riferisce ai soli atti necessari per preservare l'integrità dell'edificio, tra cui non può ricomprendersi la stipula della polizza assicurativa il cui fine mira a evitare pregiudizi patrimoniali ai condòmini.

La giurisprudenza è orientata nel ritenere che «l'amministratore del condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non ha ricevuto l'autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione» (Cassazione n. 8223/2007, Tribunale Torino 31 maggio 2018). La Suprema Corte ha osservato che il contratto assicurativo non rientra fra quelli di natura conservativa che l'amministratore può autonomamente stipulare.

Per completezza, va segnalato che taluni giudici di merito asserirono nel passato che rientrava fra i còmpiti dell'amministratore la sottoscrizione del contratto assicurativo senza che fosse necessaria la preventiva autorizzazione assembleare essendo teso alla conservazione della cosa comune (Cassazione n. 2757/1963, Tribunale Milano 8 maggio 2010, Tribunale Roma 11 agosto 1988).

Quorum per autorizzare la stipula
La delibera con cui l'amministratore viene autorizzato a concludere il contratto assicurativo del condominio deve essere assunta con le maggioranze prescritte dall'articolo 1136, commi 2 e 4, Codice civile: in prima e in seconda convocazione è necessario che la decisione venga approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (Cassazione n. 16011/2010, n. 15872/2010), quorum tuttavia non raggiunto dall'assemblea del condominio. Invero, nel caso di specie dalla istruttoria è emersa la mancanza della delibera autorizzativa in favore dell'amministratore a poter stipulare la polizza.

Il Tribunale di Salerno ha sottolineato che la delibera richiedeva il voto favorevole di un numero di condòmini tale da rappresentare la metà del valore dell'edificio, ossia 500 millesimi. E, invece, la decisione impugnata è stata adottata all'unanimità dei presenti i quali rappresentavano un valore di 499,73 millesimi. Acclarato che la polizza assicurativa è stata stipulata dall'amministratore in assenza di previa autorizzazione, il giudice ha dichiarato la nullità della delibera nella parte relativa al riparto della voce spesa afferente al premio assicurativo con conseguente inefficacia della polizza.

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