L'amministratore uscente (se manca il nuovo) deve consegnare i documenti ai condomini
Chiarisce la Cassazione che in assenza della nomina di un nuovo amministratore, quello revocato uscente è tenuto a consegnare la documentazione condominiale in suo possesso ai condomini<br/>
L'amministratore di condominio uscente è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso al successore. Laddove quest'ultimo manchi, però, è nel diritto di ogni condomino richiederne la consegna. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 18185/2021.
La vicenda
A ricorrere al Palazzaccio è proprio il vecchio amministratore, contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che (in riforma della decisione di prime cure) ha accolto la domanda di alcuni condomini che chiedevano la consegna del rendiconto della gestione ordinaria e della piscina.
Per l'amministratore uscente, però, il codice civile (articolo 1129, comma 1, Cc) impone la restituzione dei documenti inerenti alla gestione soltanto al nuovo amministratore nominato dall'assemblea e non anche ai singoli condomini.
Da qui il ricorso alla Suprema Corte, la quale però gli dà torto.
La decisione
La disciplina codicistica, così come riformata dalla legge n. 220/2012, affermano anzitutto gli Ermellini, sancisce l'obbligo dell'amministratore cessato dall'incarico di riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente alla gestione condominiale e perciò anche di rendere il conto del suo operato; "documentazione – invero - che l'amministratore detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza dei condomini mandanti" (cfr. tra le altre Cassazione n. 10815/2000).
Il rendiconto e i documenti "possono essere consegnati dall'amministratore uscente direttamente all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia tempestivamente provveduto alla designazione del nuovo, spiegando la delibera di nomina efficacia nei confronti anche dei terzi ai fini della rappresentanza sostanziale del condominio" aggiungono i giudici.
Tuttavia, la mancata nomina del nuovo amministratore, come avvenuto nel caso di specie, "non legittima uno ius retinendi con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell'amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condomini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato".
Per cui sentenziano dalla Suprema Corte, "trovando applicazione nel contratto che intercorre tra l'amministratore e i condomini le norme sugli obblighi e sulle attribuzioni del primo di cui agli artt. 1129 e 1130 c.c., e, per quanto non disciplinato, le disposizioni in tema di mandato (art. 1129, penultimo comma c.c.), alla scadenza l'amministratore è comunque tenuto a consegnare la documentazione in suo possesso ed a rendere il conto anche su richiesta del singolo condomino, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo e potendosi presumere che tale richiesta interessi egualmente tutti i vari condomini, in quanto affare ad essi comune".
Il ricorso è perciò rigettato, con condanna dell'ex amministratore al rimborso delle spese legali oltre a un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.