L’ammissione non ha effetti retroattivi e non riapre le gare
Il Consiglio di Stato chiarisce che il sì non ha ripercussioni sui rapporti definiti con la Pa<span id="U402045686222VmE" style=""/>
Se l’impresa colpita da interdittiva antimafia viene ammessa al controllo giudiziario volontario, gli effetti preclusivi del provvedimento prefettizio rimangono sospesi dal momento in cui il tribunale delle misure di prevenzione accoglie l’istanza dell’interessato. Alla decisione del tribunale non possono invece ricollegarsi effetti favorevoli retroattivi per l’imprenditore che a causa dell’informativa antimafia sia stato escluso da contratti con la pubblica amministrazione. Lo ha stabilito la V sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 8558 del 6 ottobre scorso.
Il contenzioso era stato promosso da una società facente parte di un consorzio, che si era aggiudicato dei lavori pubblici. Quando ancora le opere dovevano essere eseguite la società era stata colpita da interdittiva antimafia ed esclusa dal consorzio; nell’esecuzione dei lavori era subentrata un’altra impresa.
Dopo un complesso iter giudiziario la società era stata sottoposta al controllo giudiziario volontario; gli organi di vertice del consorzio l’ avevano allora riammessa e avevano richiesto di reintegrarla nel ruolo di esecutrice dei lavori, seppure affiancandola all’altra impresa che già li aveva iniziati in sua sostituzione.
L’ente pubblico appaltante aveva rifiutato e la società aveva impugnato la decisione dinanzi al giudice amministrativo, allegando provvedimento del tribunale della prevenzione che, a suo dire, doveva comportare la rimozione di tutti gli effetti, anche precorsi, dell’interdittiva.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la prospettazione della società. Ha ricordato che i requisiti generali per partecipare alle gare per gli appalti pubblici debbono essere posseduti non solo al momento della presentazione della domanda, ma durante tutta la procedura di aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione, senza soluzione di continuità.
Ciò vale sia per il consorzio sia per tutti i singoli consorziati, perché altrimenti il consorzio potrebbe diventare uno schermo di copertura, consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti di partecipazione (Consiglio di Stato, sentenza 4065/2022).
L’articolo 34-bis del Codice antimafia prevede che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possano partecipare alle gare pubbliche successive all’adozione della misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti ma non prevede che si determinino effetti retroattivi.
D’altronde l’ammissione (o anche la sola richiesta di ammissione) al controllo giudiziario non ha conseguenze sui provvedimenti di esclusione, i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell’ambito della procedura di gara interamente considerata, di modo che non vi è possibilità di un ritorno indietro per via della citata ammissione.