Penale

L’annullamento parziale non blocca la pena

Per le sezioni Unite i capi di imputazione non più soggetti al rinvio al giudizio

di Giovanni Negri

Le Sezioni unite penali fanno chiarezza sulle conseguenze dell’annullamento solo parziale. Con la pronuncia n. 3423, risolvendo un contrasto interno alle Sezioni semplici della corte, si afferma infatti che quando si è verificato un annullamento non integrale è eseguibile la pena principale inflitta in relazione a un capo o a più capi d’imputazione non collegati con quelli compresi nell’annullamento parziale . Capo (o capi) d’imputazione per il quale hanno acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche con riferimento alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale perchè questa è diventata non più modificabile in sede di rinvio, secondo le determinazioni assunte nei giudizi di merito.

Di conseguenza la Cassazione può solo dichiarare, quando necessario quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili. Accolti, sulla base dei principi enunciati, i motivi di ricorso presentati dalla difesa e disposta la scarcerazione dell’imputato, perchè per nessuno dei 2 capi d’imputazione che erano stati ascritti all’imputato la determinazione delle sanzioni era diventata irrevocabile. Per le Sezioni Unite, poi , l’accertamento sull’eseguibilità della pena e sulla sua specifica individuazione spettano agli organi dell’esecuzione e non alla Cassazione stessa.

Le Sezioni unite osservano che, per l’esecutività della pena, la decisione relativa deve essere diventata irrevocabile e dunque non deve in nessun elemento potere essere soggetta a modifiche dopo il giudizio di rinvio, e certa, cioè individuabile sulla base delle sentenze di cognizione e non certo solo ricostruibile attraverso semplici ragionamenti ipotetici. È a queste condizioni che il giudicato parziale relativo alla pena per un capo d’imputazione può dare luogo a un vero e proprio titolo esecutivo e quindi alla materiale possibilità di esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto.

Non è invece necessario per l’esecutività della pena il passaggio in giudicato dell’intera sentenza. «in altri termini - sottolineano le Sezioni Unite -,l’unitarietà della sentenza oggettivamente cumulativa non impedisce l’irrevocabilità di alcune sue “parti” in caso di annullamento parziale, nonchè l’esecutività delle stesse sussistendo le condizioni idonee a superare la dicotomia tra l’una e l’altra messa in luce dal diritto vivente in tema di giudicato parziale.

A venire valorizzata per arrivare a questa conclusione è poi anche la considerazione costituzionale della finalità della pena, dove l’esecuzione di una pena ancora provvisoria nella definizione dei fatti di reato, priverebbe la pena stessa della possibilità di rieducazione cui questa deve comunque tendere attraerso una compiuta riflessione da parte del colpevole.

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Sezione 1