Rassegne di Giurisprudenza

L'appaltatore è tenuto a controllare le istruzioni fornite dal committente e ad osservare i criteri generali relativi al lavoro affidatogli

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto di appalto - Obbligo di risultato - Istruzioni impartite dal committente - responsabilità dell'appaltatore - Istruzioni errate.

In materia di appalto, la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o dallo stesso fornito non lo degrada, per cio' solo, al rango di "nudus minister" poiche' la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti. Di conseguenza, l'appaltatore deve eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruita' e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati se tali errori consistono nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente.
Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 22 giugno 2021 n. 17819

Contratto di appalto - Idoneita' del progetto - Segnalazione di carenze.
Il principio secondo cui l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico designato dal committente (e salvo il caso eccezionale di esclusione contrattuale di ogni suo potere di iniziativa e valutazione critica), è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto a cui è chiamato a dare esecuzione, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza dello stesso, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati, trova applicazione anche quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti o manufatti necessari per rendere le opere appaltate tecnicamente valide e funzionali rispetto alle esigenze del committente. (Nella specie la Corte suprema ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore per la realizzazione di locali destinati a magazzino per i quali era stata omessa la necessaria impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti laterali, poggianti contro il terreno).
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 23 aprile 1997 n. 3520

Appalto (contratto di) - Responsabilità appalatatore - Obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Portata - Obbligo dell'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte - Sussistenza - Progetto altrui - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Condizioni e limiti.
In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 2 febbraio 2016 n.1981

Appalto (contratto di) - Scioglimento del contratto - In genere - Contratto comprendente opere in cemento armato - Obbligo dell'appaltatore di depositare i calcoli presso il Genio civile - Inadempimento - Conseguenze.
Nel contratto di appalto che preveda la realizzazione di opere contenenti cemento armato, grava sull'appaltatore, e non sul committente, ex art. 4 della l. n. 1086 del 1971, l'obbligo di denunciare all'ufficio del Genio civile competente per territorio le dette opere corredate dai calcoli, sicché l'ingiustificata omissione di tale attività prima dell'inizio dei lavori rileva quale grave inadempimento, ex art. 1455 c.c., ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale.
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 2 febbraio 2016 n.1981