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L’appalto non esonera dal dovere di custodia

La Corte di appello di Napoli si sofferma sulla responsabilità del condominio-committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione del contratto di appalto

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di Fulvio Pironti

La Corte di appello di Napoli, nella sentenza 4008/ 2021. si sofferma sulla responsabilità del condominio-committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione del contratto di appalto.

In origine una condomina conveniva dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il proprio condominio per sentirlo condannare alla esecuzione delle opere volte alla eliminazione delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura comune a danno della sua abitazione. Il condominio si opponeva e otteneva la chiamata in causa dell’impresa appaltatrice ai fini della manleva. L’impresa, dal suo canto, negava ogni addebito ribadendo di aver realizzato le opere a regola d’arte. Tesi non accolta dal Tribunale che la condannava a rieseguirle non riconoscendo alcuna responsabilità in capo al condominio.

Articolando un’unica censura, la condomina chiedeva perciò in appello la riforma della sentenza con condanna del condominio, in via esclusiva o, in solido con l’impresa. Richiesta accolta dalla Corte di appello di Napoli. Il giudice di prime cure aveva disatteso l’articolo 2051 Codice civile. Il dovere custodiale - scrive la Corte - grava sul soggetto che a qualsiasi titolo esplica un effettivo potere fisico sulla cosa. E non viene meno se il bene è temporaneamente affidato ad altri. Sul condominio perciò ricade un binomio di obblighi, quello risarcitorio e manutentivo. Va condannato in solido con l’impresa.

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