L'applicazione degli strumenti ADR alle controversie nei settori telecomunicazione e pay tv - Il modello Agcom-Corecom
La procedura prevista è disciplinata da uno specifico Regolamento e presenta un formalismo mitigato rispetto al contenzioso civile, con il vantaggio di conseguire, con efficacia e rapidità, una soluzione bonaria, economica ed equa della controversia
La riforma del sistema nazionale della giustizia ha, tra le misure previste dal PNRR, una rilevanza primaria sia per i suoi impatti trasversali sul sistema Paese sia perché ad essa la Commissione Europea ha subordinato buona parte degli oltre 200 miliardi che ha destinato all'Italia in base alla convinzione(vedi l'ultimo report del CEPEJ, il Council of Europe European Commission for the efficiency of justice) che, in tema di giustizia, l'Italia abbia dato solo limitata attuazione alle sue Raccomandazioni.
La scarsa efficienza nella gestione dei procedimenti del sistema giudiziario, peraltro in un contesto di significative differenze tra i tribunali, è confermata d'aaltra parte dai dati del Monitoraggio nazionale (anche se essi evidenziano come alla fine del 2021 "le pendenze totali nel settore civile si riducono del 5,2%, portandosi, per la prima volta dal 2003, al di sotto dei 3 milioni; nello stesso periodo, l'arretrato civile è diminuito del 4,5% in Corte di Cassazione, del 15,9% in Corte di appello e del 2,8% in Tribunale").
Ma gli obiettivi fissati infatti dalla Commissione Europea sono ben più stringenti: entro il 2026, impongono - rispetto al 2019- una sostanziale riduzione complessiva del disposition time per i tre gradi di giudizio (pari al 40% in meno nel settore civile; al 25% in quello penale) e l'abbattimento del 90% dell'arretrato.
Rispettare gli impegni presi appare pertanto complicato e i finanziamenti sempre più "a rischio" (da cui i rumors sulle ipotesi di proroga che accompagnano i viaggi della presidente Giorgia Meloni a Bruxelles). Più difficile del previsto si sta dimostrando in particolare la riduzione dei volumi nel settore civile nonostante i positivi risultati del potenziamento delle Alternative Dispute Resolution, in particolare mediazione, negoziazione assistita e arbitrato, che consentono una "giustizia preventiva e consensuale".
Pertanto, pur se il ricorso alle ADR rappresenta una leva imprescindibile per la deflazione del contenzioso, appare opportuno puntare con altrettanta convinzione anche sul modello di risoluzione stragiudiziale adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di comunicazioni elettroniche e pay tv: la conciliazione, un procedimento che può essere avviato in caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
La procedura prevista è disciplinata da uno specifico Regolamento e presenta un formalismo mitigato rispetto al contenzioso civile, con il vantaggio di conseguire, con efficacia e rapidità, una soluzione bonaria, economica ed equa della controversia.
Caratteristiche che ne fanno uno strumento principe per la tutela dei diritti dei consumatori la cui diffusione è favorita sia dalla obbligatorietà prima del ricorso al giudice (previsione legislativa approvata dalla Consulta proprio in ragione dei benefici in termini di deflazione del contenzioso e della celerità nella risoluzione delle controversie) sia dalla decisione del legislatore di attribuirne la competenza ad una Autorità amministrativa indipendente che a sua volta ne ha delegato (tramite Accordo quadro recentemente rinnovato fino al 1 gennaio 2028) la fase operativa ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, che fanno riferimento ai Consigli Regionali. Una prossimità che accresce il gradimento delle parti e ne rafforza il grado di fiducia, credibilità e legittimazione dello strumento.
Peraltro accentuato dalla garanzia di tempestività (anche per la previsione di provvedimenti temporanei urgenti volti a garantire la continuità del servizio o a far cessare forme d'abuso o di scorretto funzionamento), dalla gratuità e semplicità delle procedure: chiunque può curare direttamente la procedura in un contesto socio economico in cui l'evoluzione tecnologica ha ampliato il perimetro delle questioni che possono formare oggetto di controversia (e al tempo stesso il consumatore è sempre più in grado di comprendere le fattispecie oggetto di lite).
Inoltre il verbale di conciliazione costituisce titolo già esecutivo (anche se AGCOM e Co.Re.Com. non hanno il potere di obbligare le parti a rispettare l'impegno preso).
Ulteriore vantaggio è che la procedura si svolge oggi interamente per via telematica (on line dispute resolution) ed asincrona: la piattaforma ("conciliaweb") non richiede la connessione contemporanea delle parti ma può essere utilizzata in ogni momento e da qualunque luogo e - grazie all'accesso tramite SPID o CIE - è sicura ed aperta anche agli avvocati, ai dottori commercialisti e esperti contabili e alle associazioni di consumatori.
Tramite essa le parti possono perfino scambiarsi proposte per la composizione transattiva della controversia (negoziazione diretta) prima dell'avvio della procedura di conciliazione vera e propria.
E in caso di esito favorevole, la piattaforma rilascia un'attestazione dell'accordo raggiunto che utente e operatore, concludendo il procedimento, firmano elettronicamente.
La conciliazione modello "Agcom/Corecom" costituisce dunque, sia dal punto di vista normativo che operativo, uno strumento in grado di dare effettività alla legislazione di tutela perché mette il consumatore in condizione di instaurare, anche per un valore modesto, liti da posizione debole che sconsiglierebbe il ricorso alla via giudiziaria ordinaria; favorendo la autodisciplina degli operatori e promuovendo una maggiore consapevolezza dei diritti nei consumatori con intuibili vantaggi in tempi di consumerizzazione digitale che, moltiplicando offerte e modalità contrattuali, aumenta anche le occasioni di controversia (si pensi ai contratti a distanza ed agli obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti, l'illegalità dei prodotti/servizi acquistati).
Come provano i dati della ultima Relazione annuale al Parlamento di Agcom: "nel 2021 le istanze di conciliazione ricevute sono state 90.855 mentre il numero di procedure concluse è stato di 115.423 (+ 27% rispetto al numero complessivo di istanze ricevute, con un ulteriore aumento del differenziale tra istanze ricevute e procedimenti conclusi rispetto all'anno precedente").
Inoltre "nel 58% dei casi è stato raggiunto un accordo tra le parti, e per un ulteriore 12% la procedura si è conclusa favorevolmente con la rinuncia da parte dell'istante per intervenuta transazione". Infine, grazie all'uso della piattaforma, è stato registrato un "altissimo tasso di partecipazione degli utenti (97,2%) nonché, dato ancor più rilevante, degli operatori convenuti (il numero di mancate adesioni è stato di n. 32, pari allo 0,03%").ed è stato raggiunto un accordo transattivo, prima ancora dell'intervento del conciliatore per "18.969 procedure, pari al 18% del totale".
Risultati che costituiscono buone ragioni per valutare l'estensione del modello Agcom/Corecom anche ad altri servizi di interesse generale.
Per contribuire a rendere il Sistema Giustizia un pilastro principe di un Paese più equo, più efficiente e più competitivo sia sotto l'aspetto sociale che economico.
* a cura di Michele Petrucci
Tullio Padovani
RivisteMarco Marinaro
Il Sole 24 Ore