Civile

L'assegnatario della casa familiare può impugnare la vendita simulata anche se non ha trascritto il diritto

La legittimazione straordinaria del terzo a impugnare il contratto si fonda sul fatto che l'atto simulato incide la sua posizione giuridica

di Paola Rossi

Il fatto che al coniuge affidatario della prole possa esser rimproverato di non aver provveduto alla tempestiva trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, non impedisce la sua legittimazione straordinaria ad agire contro la compravendita simulata che incida sul proprio diritto.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 27996/2022 ha infatti affermato il principio in base al quale assume rilevanza - anche nei confronti dei terzi - il "diritto" dipendente da una situazione giuridica alla quale si è estranei.

Ossia la legittimazione del terzo può dipendere dalla titolarità di un diritto pregiudicato-dipendente che gli consente appunto di impugnare il diritto pregiudiziale-condizionante. Non è quindi legittimato qualunque terzo ad agire in giudizio per l'accertamento di diritti a cui è estraneo, ma solo il terzo che da tale accertamento ottenga la tutela di un diritto altrimenti pretermesso. Come appunto il diritto ad abitare la casa familiare, se stabilito dal giudice, nel caso in cui l'assegnatario non provveda all'onere di pubblicità adoperandosi per la trascrizione del provvedimento giudiziale.

La decadenza dalla opponibilità ai terzi del proprio di diritto, che si manifesta dopo nove anni dalla mancata trascrizione dell'atto di assegnazione della casa familiare, non si realizza prima per l'inerzia incolpevole dell'avente diritto.
Nel caso risolto era avvenuto che l'ex moglie avesse venduto la propria quota, ma in realtà a sé stessa attraverso una propria società, che poi in veste di acquirente chiedeva lo scioglimento della comunione. Il marito assegnatario impugnava allora la compravendita per affermarne la simulazione.
La titolarità del diritto ad abitare la casa familiare è opponibile ai terzi fino a nove anni dalla sentenza di assegnazione se non si è provveduto alla trascrizione tempestiva della decisione giudiziale. E comunque il diritto "dipendente" può essere fatto valere dal terzo che ne è titolare - contro la simulazione della compravendita - a prescindere dalla rimproverabilità dell'inerzia mantenuta rispetto all'adempimento della trascrizione.

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