Rassegne di Giurisprudenza

L’assegno divorzile deve essere adeguato al contributo fornito dall’altro coniuge alla vita familiare

a cura della Redazione Diritto

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Assegno di mantenimento - Squilibrio condizioni economico-patrimoniali - Funzione compensativo-perequativa - Contributo fornito dal coniuge in costanza di matrimonio

In tema di assegno divorzile, è necessario accertare preliminarmente, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia casualmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. Inoltre, avendo tale misura una funzione compensativo-perequativa, va adeguata all’apporto fornito dal coniuge richiedente, il quale dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, proprie risorse economiche, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 9 luglio 2025, n. 18693

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l’altro coniuge - Assegno - In genere assegno divorzile - Funzione compensativo - Perequativa - Contributo fornito ai bisogni della famiglia - Prova del coniuge richiedente - Contenuto - Conseguenze.

In tema di scioglimento del matrimonio, l’assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 16 settembre 2024, n. 24795

Assegno divorzile - Accertamento squilibrio economico tra le parti - Rilevanza del contributo - Coniuge più debole - Esigenze di vita familiare

In tema di attribuzione dell’assegno divorzile, è necessario svolgere un rigoroso accertamento sull’effettiva esistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniugi al momento del divorzio. L’indagine dovrà appurare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è conseguenza del sacrificio sopportato dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Ciò giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, avente come finalità quella di riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare, senza che si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. Pertanto, in assenza della prova di tale nesso causale, l’assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, ossia qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 19 dicembre 2023, n. 35434