Il genitore divorziato, tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli, non si sottrae alla responsabilità per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza (delitto previsto dall’art. 570-bis cod. pen.), affermando che doveva adempiere ad un’altra obbligazione naturale a vantaggio di terzi – la sorella che gli aveva prestato dei soldi - non avendo quest’ultima il medesimo rango giuridico dell’obbligo inadempiuto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 534/2026, accogliendo il ricorso del Pg della Corte di Appello contro la sentenza del tribunale di Salerno che aveva assolto l’imputato con la formula perché il fatto non sussiste.

Nel ricorso, il Pg ha sostenuto che non vi era alcuna possibilità di riconoscere una efficacia esimente alla scelta, peraltro meramente dichiarata e priva di riscontri, di destinare il T.F.R. e la indennità di disoccupazione alla restituzione di un’obbligazione «morale» verso la sorella, che lo aveva in precedenza sostenuto con la somma di euro 40.000. Infatti, proseguiva il Procuratore, “quand’anche si fosse verificata una simile situazione, essa non varrebbe ad espungere la condotta dell’imputato dall’area del penalmente rilevante e punibile, ma confermerebbe il carattere non necessitato della sottrazione, consapevole e volontaria dell’imputato, all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento dovuto in conseguenza della cessazione degli effettivi civili del suo matrimonio”.

Un ragionamento fatto proprio dalla Sesta Sezione penale secondo la quale il Tribunale ha “interpretato erroneamente il disposto dell’art. 570-bis cod. pen., escludendo la rilevanza penale del pagamento di debiti dell’imputato di rango giuridico inferiore all’obbligo di concorrere al mantenimento delle proprie figlie”. “La presenza di un conflitto di doveri – prosegue la decisione - può, a determinate condizioni, influire sulla capacità di adempiere del soggetto obbligato, come nel caso in cui, a seguito dello scioglimento del matrimonio il soggetto abbia costituito una nuova famiglia e le sue risorse economiche siano sufficienti a soddisfare solo uno degli obblighi gravanti sullo stesso; perché il conflitto di doveri possa assumere rilievo, è, tuttavia, necessario che gli stessi abbiano uno stesso rango giuridico”.

“Cosi come – conclude la Cassazione -, il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, così non può scegliere di non adempiere al mantenimento dei figli adducendo di aver dovuto adempiere altre obbligazioni che non hanno lo stesso rango legale e il cui inadempimento non è penalmente sanzionato”. “Le cause di prelazione sono, infatti, stabilite dal legislatore e l’art. 2751 n. 4 cod. civ. attribuisce un privilegio all’assegno di mantenimento in favore dei figli in caso di separazione o divorzio, in ragione della sua natura alimentare”.

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