Famiglia

L'assegno di mantenimento per i figli non si può compensare

Per il tribunale di Parma, l'assegno per il mantenimento dei figli non è compensabile con altri crediti data la sua natura alimentare

di Marina Crisafi

L'assegno di mantenimento dovuto ai figli non è compensabile, data la sua natura alimentare. Lo ha ricordato il tribunale di Parma, con la sentenza n. 713/2022, riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione in materia.

La vicenda
Nella vicenda, un'ex moglie si era opposta al precetto notificatole dal marito chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di omologa depositato nella causa di separazione consensuale, oltre che di accertare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e di ridurre il quantum dovuto, eccependo in compensazione le somme a lei dovute dall'uomo a titolo di spese straordinarie e di mantenimento della figlia ed offrendosi di pagare l'importo residuo del precetto.
L'ex marito, dal canto suo, chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo di non essere debitore della donna a titolo di spese straordinarie per la figlia, posto che alcune di esse non erano state concordate tra le parti come invece prevedeva il decreto di omologa, mentre altre erano da considerarsi mere spese ordinarie (pertanto gravanti in toto sul genitore che le aveva sostenute). Lo stesso inoltre era creditore di un considerevole importo determinato in sede di omologa ai fini dello scioglimento della comunione e passaggio di proprietà a favore dell'ex della casa coniugale.
Nelle more, la donna pagava la somma precettata e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, tuttavia poiché entrambe le parti avevano insistito per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore, il giudizio proseguiva per accertare la c.d. soccombenza virtuale.

La decisione
Ricostruiti i fatti e accertato che tra le due parti in causa sussistevano reciproche posizioni debitorie e creditorie, che trovavano il loro fondamento nel decreto di omologa a suo tempo depositato, il giudice emiliano entra nel merito della compensazione effettuata tra i due ex coniugi tra quanto ancora dovuto dalla moglie per la casa coniugale e, viceversa, quanto non versato dal marito per il mantenimento della figlia.
In relazione a quanto dovuto dai genitori per il mantenimento dei figli, rammenta quindi il tribunale, la giurisprudenza di legittimità, ha da tempo chiarito che "il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti" (cfr. Cass. n. 23569/2016).
L'impossibilità, pertanto, di compensare quanto dovuto dall'ex marito all'ex moglie per il mantenimento della figlia con quanto dovuto da quest'ultima per il passaggio di proprietà della quota dell'ex casa coniugale avrebbe determinato il rigetto dell'opposizione.
Tuttavia, "considerato che entrambe le parti sono incorse nel medesimo errore di diritto (risultando irrilevante chi abbia operato per primo la compensazione) e l'incontestato inadempimento parziale (almeno al momento della notifica del precetto) del padre al mantenimento della figlia - conclude il giudicante - sussistono i presupposti per compensare le spese di lite".

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