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L'assemblea condominiale può deliberare a maggioranza la costituzione del fondo morosi

E' il principio reso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 7695 del 16 maggio 2023

di Fulvio Pironti

E' legittima la delibera assembleare adottata a maggioranza qualificata con cui si istituisce un fondo morosi teso a sopperire esigenze di cassa e volto ad evitare danni ai condòmini derivanti dalla interruzione di servizi essenziali. E' il principio reso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 7695 del 16 maggio 2023.

Il caso
Un condomino impugnava la delibera con cui l'assemblea aveva deliberato la costituzione di un fondo destinato alla copertura delle morosità per consentire una corretta gestione amministrativa. Evidenziava che la sua istituzione non era fondata sul requisito dell'urgenza.
Il condominio avversava la pretesa attorea rilevando che il fondo approvato, pur contenuto nella entità, era necessario. Chiariva che era volto a sopperire esigenze di cassa derivanti dall'inadempimento dell'impugnante rispetto all'obbligo di pagamento delle quote. Il fondo era volto a sopperire esigenze di cassa per scongiurare danni ai condòmini consistenti nella interruzione dei servizi essenziali (ascensore e illuminazione).

La decisione
Il decidente ha rigettato l'impugnativa riconoscendo la legittimità del fondo morosi. La Suprema Corte, nei casi di effettiva urgenza ritiene bastevole la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1136, comma 2, c.c. per istituire il fondo. In giurisprudenza si è osservato che, in difetto di diversa convenzione adottata all'unanimità, il riparto deve essere improntato ai criteri di proporzionalità dettati dall'articolo 1123 c.c. Pertanto, non è consentito deliberare a maggioranza ripartendo fra i condòmini solvibili il debito delle quote spettanti ai morosi.
Tuttavia, solo in ipotesi di improrogabile urgenza è possibile trarre altrove le somme necessarie per cui è consentita la delibera assembleare con cui, similmente a un rapporto di mutuo, si sopperisce all'inadempimento del moroso con la costituzione di un fondo dedicato per evitare danni ai condòmini esposti dal vincolo solidale passivo alle azioni dei terzi (Cassazione n. 12638/2020, n. 8167/1997). La questione non è disciplinata normativamente sicché occorre affidarsi alla interpretazione giurisprudenziale. La carenza di liquidità della cassa condominiale viene tamponata mediante un fondo dedicato alimentato dai soli condomini solventi i quali sono chiamati a versare un contributo ulteriore rispetto a quello spettante.
Perciò è legittima la costituzione del fondo cassa per fronteggiare le quote dei morosi nell'ipotesi di effettiva e improrogabile urgenza adottata con il voto favorevole dei condòmini che rappresentino la maggioranza degli intervenuti in assemblea (Cass. n. 9083/2014). Nel caso di specie il motivo di urgenza, peraltro incontestato, che ha giustificato la costituzione del fondo cassa in assenza del consenso totalitario risiede nella cronica morosità da parte dell'impugnante.
La delibera costitutiva del fondo morosi è legittima quando consti la evidente necessità di ottenere dai condòmini l'anticipazione delle somme necessarie per consentire la prosecuzione della regolare gestione evitando danni ulteriori. D'altronde, l'urgenza che giustifica la creazione di un fondo è da ritenersi in re ipsa vista la necessità di garantire ai condòmini l'erogazione dei servizi essenziali comuni. Gli Ermellini giustificano la creazione del fondo morosi con l'urgenza di reperire la provvista utile ad evitare pignoramenti ai beni comuni da parte dei creditori del condominio (Cassazione n. 3463/1975)
Si segnala per completezza altro indirizzo il quale sostiene che per la validità della deliberazione costitutiva del fondo morosi sia sufficiente la maggioranza semplice, non essendo necessaria quella qualificata (App. L'Aquila n. 827/2021, App. Catanzaro n. 1542/2020).

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