L'ASSENZA DI RICEVUTE IMU NON PUÒ FERMARE L'ATTO
Tra i documenti che la parte venditrice deve fornire al notaio ai fini della redazione dell’atto di compravendita non sono normalmente richiesti i documenti indicati dal lettore. Ciò detto, è probabile che il notaio abbia formulato tale richiesta a maggiore tutela dell'acquirente, in particolare per quanto riguarda la prova documentale dei versamenti Imu. Per quanto attiene, invece, alla documentazione relativa all'Irpef, va notato che, a differenza di quanto accadeva in passato, con l'attuale normativa il venditore può decidere di mantenere le detrazioni fiscali sulle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, anche se non ne sarà più proprietario, purchè tali detrazioni siano riportate nel rogito, altrimenti il diritto alle quote rimanenti del beneficio fiscale è trasferito, salvo diversi accordi tra le parti, all'acquirente dell'unità immobiliare. In ogni caso, il notaio non potrà subordinare la predisposizione dell’atto alla produzione dei documenti citati dal lettore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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