Non sussiste continuità normativa tra il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Codice penale, come modificato dalla legge n. 3/2019 e il vecchio reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, abrogato dalla stessa legge “spazzacorrotti”, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare semmai gli estremi del reato di truffa purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. Così le sezioni Unite penali della Cassazione che, con la sentenza n. 19357/2024
Non sussiste continuità normativa tra il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Codice penale, come modificato dalla legge n. 3/2019 (cosiddetta “spazzacorrotti”) e il vecchio reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, abrogato dalla stessa legge “spazzacorrotti”, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare semmai gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente col millantato credito) ...
Il Tar Lazio chiude il 2024 in "positivo"ma servono risorse per le sfide future
di Marcello Clarich - Professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma