Non sussiste continuità normativa tra il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Codice penale, come modificato dalla legge n. 3/2019 e il vecchio reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, abrogato dalla stessa legge “spazzacorrotti”, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare semmai gli estremi del reato di truffa purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. Così le sezioni Unite penali della Cassazione che, con la sentenza n. 19357/2024
LA MASSIMA
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito - Traffico di influenze illecite - Contestuale abrogazione del millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, Cp ad opera della legge n. 3/2019 - Continuità normativa - Esclusione - Condotte già integranti gli estremi dell’abolito millantato credito corruttivo - Delitto di truffa - Configurabilità - Condizioni. (Cp, articoli 346-bis e 346, comma 2)
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del codice penale, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma secondo, del codice penale, abrogato dall’articolo 1, comma 1, lettera s), legge n. 3 citata, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito “corruttivo”, purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.
Non sussiste continuità normativa tra il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Codice penale, come modificato dalla legge n. 3/2019 (cosiddetta “spazzacorrotti”) e il vecchio reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, abrogato dalla stessa legge “spazzacorrotti”, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare semmai gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente col millantato credito) ...


