GiurisprudenzaPenale

L’assenza della specialità unilaterale esclude la continuità normativa

di Aldo Natalini

N. 26

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Non sussiste continuità normativa tra il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Codice penale, come modificato dalla legge n. 3/2019 e il vecchio reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, abrogato dalla stessa legge “spazzacorrotti”, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare semmai gli estremi del reato di truffa purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. Così le sezioni Unite penali della Cassazione che, con la sentenza n. 19357/2024

Non sussiste continuità normativa tra il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Codice penale, come modificato dalla legge n. 3/2019 (cosiddetta “spazzacorrotti”) e il vecchio reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, abrogato dalla stessa legge “spazzacorrotti”, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare semmai gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente col millantato credito) ...