Non sussiste continuità normativa tra il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Codice penale, come modificato dalla legge n. 3/2019 e il vecchio reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, abrogato dalla stessa legge “spazzacorrotti”, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare semmai gli estremi del reato di truffa purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice. Così le sezioni Unite penali della Cassazione che, con la sentenza n. 19357/2024
Non sussiste continuità normativa tra il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Codice penale, come modificato dalla legge n. 3/2019 (cosiddetta “spazzacorrotti”) e il vecchio reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’articolo 346, comma 2, del Cp, abrogato dalla stessa legge “spazzacorrotti”, le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare semmai gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente col millantato credito) ...
Contro l'abuso dei decreti d'urgenza ruolo sempre più attivo della Consulta
di Giulio M. Salerno - Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Macerata