Amministrativo

L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche

Nei giorni scorsi l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha prorogato il termine entro cui gli Organismi Indipendenti di valutazione (OIV) devono trasmettere l'annuale attestazione sul rispetto e l'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" da parte delle amministrazioni pubbliche di riferimento, degli specifici "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni"(contenuti nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016

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di Michele Petrucci*

Nei giorni scorsi l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha prorogato il termine entro cui gli Organismi Indipendenti di valutazione (OIV) devono trasmettere l'annuale attestazione sul rispetto e l'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" da parte delle amministrazioni pubbliche di riferimento, degli specifici "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni"(contenuti nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016). ( vedi Edilizia e Territorio, 17 Luglio 2023 : Anac: spostato al 15 settembre il termine per le attestazioni Oiv sugli obblighi di trasparenza ).

Un compito che, unitamente alla verifica di coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni, assegna agli OIV responsabilità, anche in materia di "anticorruzione e trasparenza (che si aggiungono a quelli in materia di "performance" concernenti il supporto alle pubbliche amministrazioni sul piano metodologico nelle attività di verifica del sistema di misurazione e valutazione della performance nel suo complesso e sul suo effettivo funzionamento attraverso la misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale). Si tratta di compiti rilevanti definiti dal legislatore attraverso una articolata evoluzione normativa.

La disciplina in materia di trasparenza è stata infatti introdotta dalla legge 241/90, anche sulla scia del Freedom of Information Act americano e di analoghe discipline europee ma il legislatore ne ha poi mutato assetto e finalità, in particolare per la centralità attribuita (Legge n. 190/2012) al contrasto della corruzione e della cattiva gestione, (rafforzando in tal ultimo caso la rilevanza della performance delle amministrazioni pubbliche prevista dal d.lgs.150/09).

Dal mero accesso ai soli documenti di interesse giuridicamente rilevante si è giunti alla accessibilità totale, "accesso civico generalizzato", previsto dal dlgs. n. 97/2016 che ha modificato dlgs. n. 33/2013. Cosicchè la trasparenza amministrativa costituisce oggi lo strumento che permette agli stakeholders, perfino attraverso il conflitto di interessi antagonistici "forme diffuse di controllo sull´azione amministrativa, sull´utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi" che le amministrazioni devono perseguire anche mediante pubblicità sui siti istituzionali di atti, documenti, informazioni e dati propri. Una evoluzione di senso accompagnata dal trasferimento delle principali competenze in materia, passate dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (CADA) all'ANAC. Alla quale (art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 97/2016) è attribuito il compito di controllare "l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».Un ruolo centrale a supporto di tale attività di vigilanza, da svolgere secondo le indicazioni di ANAC, è assegnato (art. 14, co. 4, lett.g, del decreto legislativo n.150/2009) agli OIV: verificare e attestare l'effettivo adempimento degli obblighi previsti. Pertanto l'Anac, dopo aver definito (det. n. 1310/2016) le "Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016)", ogni anno individua i "soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione", gli "obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione" e le relative tempistiche. Fornendo inoltre strumenti e modalità operative per le "attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione" e sulla " attività di vigilanza svolta".

Una sorta di vademecum (rivolto"alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe") che quest'anno ha indicato (delibera n. 203/2023) il 30 giugno 2023 come data della prima verifica e il 31 luglio 2023 come termine per l'invio della attestazione (con acclusa scheda di rilevazione) prevedendo che, in caso di criticità riscontrate, sia effettuata dall'OIV una successiva verifica del loro superamento alla data del 30 novembre 2023. Successivamente (Comunicato 17 luglio 2023) l'ANAC ha posticipato al 15 settembre 2023 il termine per il primo invio allo scopo di superare le "criticità evidenziate" da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche "per la prima volta incaricati dell'espletamento di compiti di attestazione, anche con riferimento all'accesso ai servizi ANAC" a cui la legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" attribuisce (art. 1, comma 562) le funzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, compresa la verifica dell'adempimento agli obblighi di trasparenza.

Restano confermate la data della verifica della seconda verifica e la data del 10 dicembre come termine per l'invio della attestazione. (Attività che l'OIV, valorizzando la propria funzione di accompagnamento delle amministrazioni, svolge con il supporto del RPCT che, oltre alla pubblicazione della attestazione, cura le successive iniziative e misure "utili a superare le criticità" ovvero "idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili"). In termini operativi gli obblighi da rilevare non sono stati significativamente modificati mentre una significativa novità è rappresentata dalla applicazione web che ANAC (in coerenza con le misure di semplificazione e digitalizzazione previste dalla strategia nazionale per il Governo Aperto) ha messo a disposizione degli OIV.

Uno strumento introdotto, in chiave collaborativa, per facilitare l'OIV nella verifica e convalida nonché nell'estrazione dei documenti utili a tal fine (funzionalità che agevola anche il compito del RPCT).

Ma anche per consentire a ANAC di acquisire automaticamente le relative attestazioni e di valutare le misure assunte nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT (all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013).

Tramite l'applicazione è inoltre possibile, nel caso siano emerse criticità dalla prima verifica, annotare gli esiti delle misure adottate dalle amministrazioni, verificandone e attestandone i risultati. Uno strumento che rende più efficiente il rapporto tra ANAC e OIV, consentendo uniformità e standardizzazione di dati (sia in termini di pubblicazione dei dati sia in termini di qualità, ovvero completezza, aggiornamento, formato) e rapidità di trasmissione delle informazioni.

Un passo verso la futura "piattaforma della trasparenza" con un unico "punto di accesso" ai dati di tutte le amministrazioni, quale presupposto per rafforzare la cultura della trasparenza come leva della buona gestione della pubblica. amministrazione.

L'utilizzo dell'applicativo, a menù guidato, non sembra comportare difficoltà, anche se in fase di prima applicazione può essere soggetto a fisiologiche criticità, in particolare per l'accesso che avviene previa profilazione dell' OIV al Sistema di registrazione utenti dell'ANAC.

Da segnalare al riguardo che in caso di Organi collegiali il profilo sarà attivabile da uno solo dei componenti.

Inoltre in presenza di più incarichi, come prevede l'art.8 del DM 6 agosto 2020, con la stessa utenza occorre richiedere ed attivare più profili OIV (cioè uno per ciascun Amministrazione, Ente e Società per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione).

Il profilo sarà attivabile anche nei casi in cui l'ente risulti sprovvisto del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione ma previa necessaria identificazione In ogni caso l'accesso è consentito solo dopo la convalida, previa richiesta dell'OIV, da parte dell'amministrazione di appartenenza. .

Una procedura forse da semplificare (magari anche solo tramite autocertificazione) per velocizzare le tempistiche (soprattutto se si considera la quantità di accreditamenti necessaria).

* Ing. Michele Petrucci, Componente Organismo Indipendente di Valutazione già presidente di Nucleo di valutazione

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