Rassegne di Giurisprudenza

L'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione dell'eredità tacita o espressa

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Obbligazioni - Debiti tributari del de cuius - Responsabilità degli eredi - Assunzione della qualità di erede - Accettazione dell'eredità tacita o espressa
Spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
• Corte di cassazione, Civile, Sez. 6 TRI, Ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13550

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Soggetti passivi presupposto dell’accettazione dell'eredità - Assenza - Partecipazione alla dichiarazione di successione - Insufficienza - Rinuncia alla eredità - Omessa denuncia rettificativa - Riparto dell’onere probatorio tra amministrazione finanziaria e contribuente
In materia tributaria, l’assunzione delle obbligazioni del "de cuius" richiede l’accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall’art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l’Amministrazione finanziaria a notificare l’atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l’onere di provare la sua estraneità ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia.
• Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza del 29 marzo 2017, n. 8053

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Modi - Tacita - In genere - Denuncia di successione e pagamento della relativa imposta - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione
La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 28 febbraio 2007, n. 4783

 

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità  - In genere (pura e semplice)
La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 6 maggio 2002, n. 6479