Penale

L'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati sessuali contro i minori – Dichiarazioni della persona offesa – Particolare condizione soggettiva della persona offesa – Attendibilità.
Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, a condizione che sia verificata, con corredata motivazione, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto. Tale verifica deve essere in tal caso più penetrante e rigorosa rispetto a quella prevista per le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Eventuali particolari condizioni soggettive della persona offesa (nello specifico: sindrome di Down) non rendono la sua deposizione inattendibile di per sé ma obbligano il giudice di merito non solo alla verifica analitica della coerenza, costanza e precisione ma anche a ricercane eventuali elementi esterni di supporto.
• Corte di cassazione, sezione III , sentenza 10 novembre 2016 n. 47238

Reo e persona offesa dal reato - Persona offesa dal reato - Testimonianza - Attendibilità - Valutazione - Riscontro delle dichiarazioni - Responsabilità dell'imputato
La possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso l'individuazione di precisi riscontri, va espressa in termini di “opportunità'” e non di “necessita'”, occorrendo lasciare al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo dell'attendibilità nel caso concreto. Infatti, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato.
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 settembre 2016 n. 37988

Reo e persona offesa dal reato - Persona offesa dal reato - Articolo 192 c.p.p. comma 3 - Dichiarazioni rese dalla persona offesa - Penale responsabilità dell'imputato - Credibilità soggettiva - Attendibilità intrinseca
Le regole dettate dall'articolo 192 c.p.p., comma 3, non trovano applicazione con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e tuttavia hanno evidenziato che la verifica circa l'attendibilità deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, soprattutto nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, nel qual caso può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 14 maggio 2015 n. 20126

Procedimenti speciali – Giudizio abbreviato – Decisione - Dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalla persona offesa - Ritrattazione - Inattendibilità di quest'ultima - Utilizzo delle stesse - Valutazione.
Nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini dalla persona offesa e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 1 febbraio 2016 n. 4100

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