L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Delitto di rapina - Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. - Condizioni - Valutazione globale dell'evento dannoso o pericoloso - Necessità.
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.
Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 25 agosto 2021 n. 32100
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Criteri di accertamento - Sostenibilità economica del danno da parte della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l'irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione).
Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 9 febbraio 2021 n. 5049
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - In genere - Reati contro il patrimonio mediante violenza alle persone - Tentata rapina o estorsione - Applicabilità dell'attenuante della speciale tenuità del danno - Criteri di valutazione.
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti.
Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 17 novembre 2020 n. 32234
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - Circostanze - Particolare tenuità del fatto - Criteri di accertamento - Valore della cosa sottratta ed entità complessiva del pregiudizio arrecato.
L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.
Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 7 novembre 2017 n. 50660
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