Comunitario e Internazionale

L'atterraggio in scalo diverso e "vicino" obbliga il vettore a provvedere al trasferimento

La compagnia che non si fa carico del disagio rimborsa le spese sotenute dai passeggeri per raggiungere l'aeroporto di destinazione

di Paola Rossi

Il dirottamento tecnico di un volo verso un aeroporto vicino non dà diritto automaticamente alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei in caso di cancellazioni o ritardi. Infatti, nell'ipotesi che un volo si concluda in un aeroporto diverso, ma "vicino" a quello previsto dal biglietto aereo, la compagnia è tenuta a offrire il servizio per raggiungere quella che era la destinazione originaria o quella alternativa eventualmente concordata col passeggero.

E, in caso di inerzia del vettore aereo, i passeggeri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per giungere all'originaria destinazione.

Quindi non indennizzo forfettario per il disagio subito, ma rimborso dei costi sopportati e ragionevolmente necessari per chi ha provveduto in proprio a tale trasferimento. Come spiega la Corte Ue con la sentenza sulla causa C- 826/19 nel caso in cui l'atterraggio in luogo diverso non determini un ritardo pari o superiore alle tre ore entro cui si raggiunge lo scalo oggetto di prenotazione non scattano le compensazioni previste in caso appunto di ritardo o di cancellazione del volo, pari a 250, 400 o 600 euro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©