Società

L’attestatore negligente è condannato a restituire il compenso

Il Tribunale di Milano riconosce l’inadempimento del mandato professionale

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di Giovanni Negri

Paga con la restituzione della parcella il professionista attestatore “colpevole” di grave negligenza nel corso di una procedura di concordato preventivo. Determinanti le carenze della relazione di attestazioni sotto il profilo della verifica contabile della veridicità dei dati aziendali, come pure, sul piano della fattibilità del piano, l’assenza di verifiche sulla dichiarazione di interesse all’acquisto di contratto di leasing, centrale nell’articolazione del piano. In questo senso si è espresso il tribunale di Milano, Prima sezione civile, con la sentenza 3404 del 2023.

Il tribunale precisa innanzitutto che le inadampienze contrattuali imputabili al professionista non possono essere legate al semplice fallimento del piano di concordato. L’autorità giudiziaria deve piuttosto verificare soltanto l’esistenza di un’assoluta ed evidente incapacità del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi predeterminati; è invece preclusa una valutazione sulla convenienza economica della proposta. Da accertare semmai c’è l’andamento dei flussi di cassa e che il conseguente indebitamento non sia tale da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori.

Nel caso esaminato, allora, sono emessi numerosi profili di criticità, a partire dall’immissione di finanza esterna , visto che il corrispettivo versato dal terzo alla procedura consisterebbe nella cessione di un asset aziendale suscettibile di valutazione economica non ancorata tuttavia a elementi di chiarezza, con un previsione di liquidità che la società prevede di generare in un biennio che non è chiaramente in grado di pagare i creditori concorsuali.

Quanto alla valorizzazione di un contratto di leasing, al tribunale appare evidente una contraddittorietà contabile e analoghe criticità sono individuate sotto il profilo della delle spese della gestione amministrativa della società che verrebbero accollati a una fantomatica società terza.

Assolutamente fragili sono state giudicate le risposte del professionista attestatore che aveva sostenuto come l’attestazione sottoposta a condizione fosse valida sulla base dei principi contabili a patto che venissero specificate in dettaglio le condizioni e i termini del loro verificarsi. Condizioni che la sentenza considera riportate in maniera del tutto generica e senza un’adeguata verifica sulla loro concreta prospettabilità.

Priva di fondamento si era poi rivelata la volontà della società di leasing nel mantenere in vita il contratto. Anzi, la società si era attivata per il rilascio di un decreto ingiuntivo. A nulla è valsa per evitare il pagamento di circa 30.000 euro, comprese le spese, la polizza assicurativa sottoscritta quando ormai il professionista era consapevole della criticità in atto.

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