Amministrativo

L’atto di annullamento in autotutela adottato dalla Pa

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Autotutela amministrativa - Annullamento in autotutela – Erogazione di risorse pubbliche non dovute - Esercizio del potere di annullamento in autotutela – Doverosità dell'esercizio – Necessità di una specifica motivazione e valutazione in ordine alla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico – Esclusione.
La doverosità dell'esercizio del potere di annullamento in autotutela assume caratteri particolarmente marcati allorché l'atto illegittimo comporta l'erogazione di risorse pubbliche non dovute. In quest'ottica, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di precisare che l'esercizio del potere di autotutela su provvedimenti che comportino un illegittimo esborso di denaro pubblico non richiede una particolare motivazione, né quindi una più specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico, essendo questo rinvenibile in re ipsa nel fatto dell'indebita erogazione di benefici a danno della finanze collettive, senza che possa assumere rilievo in senso contrario il decorso del tempo.
•Tar Lazio, Roma, sezione III-ter, sentenza 1 settembre 2015 n. 10980

Autotutela amministrativa - Annullamento in autotutela - Presupposti - Onere di motivazione.
L'atto di annullamento in autotutela, adottato dalla Pa, deve fondarsi, oltre che in una precisa ragione di illegittimità dello stesso, anche su una motivazione particolarmente pregnante, con la quale l'amministrazione deve farsi carico di contemperare l'esistenza di un concreto e attuale interesse pubblico all'eliminazione dell'atto con la rilevanza dell'l'affidamento formatosi in capo ai terzi beneficiari del provvedimento da annullare; in tale ottica l'autotutela è concordemente ritenuta espressione di un potere discrezionale di ponderazione e mediazione di interessi ed esigenze tra loro confliggenti, onde giungere alla soluzione più opportuna e più ragionevole per il caso concreto.
•Tar Sardegna, Cagliari, sezione II, Sentenza 23 aprile 2015 n. 718

Provvedimenti amministrativi - Autotutela della Pa - Revisione di istruttoria – Presupposti.
In tema di autotutela amministrativa, le regole previste dal legislatore con la riforma del 2005 richiedono la sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico all'annullamento d'ufficio, nel senso che lo stesso deve intervenire in un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. In particolare, il provvedimento di annullamento esercitato ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990 presuppone, oltre all'accertamento dell'originaria illegittimità dell'atto, la valutazione della rispondenza della sua rimozione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi a favore della sua conservazione e, tra questi, in particolare, rispetto all'interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell'atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale, risultando così necessario che l'amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi confliggenti, in modo che la motivazione risulti tanto più intensa, quanto maggiore sia l'arco temporale trascorso dall'adozione dell'atto da annullare.
•Tar Piemonte, Torino, sezione II, sentenza 12 febbraio 2015 n. 287

Autotutela amministrativa - Annullamento in autotutela – Presupposti – Articolo 21 nonies della legge n. 241/1990.
L'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, concernente l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, così come introdotta dalla legge n. 15 del 2005, ha declinato le coordinate per il valido esercizio del potere di autotutela espressamente ponendo, quale indefettibile condizione di legalità per l'esercizio del relativo potere, proprio la necessità che l'atto di secondo grado sia sorretto dal rilievo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, nel necessario rispetto di un termine ragionevole entro il quale intervenire e tenendo conto degli interessi dei soggetti privati coinvolti.
•Tar Piemonte, Torino, sezione II, sentenza 12 febbraio 2015 n. 293

Atto amministrativo - Annullamento - Autotutela - Esercizio discrezionale.
I provvedimenti di autotutela sono espressione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo. Qualora essa intenda farlo deve, ai sensi dell'articolo 21 nonies, della legge n. 241 del 1990, valutare puntualmente la sussistenza, o meno, di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto a fronte del corrispondente sacrificio del privato.
•Tar Lazio, Roma, sezione II, sentenza 8 aprile 2014 n. 3813

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