Civile

L'atto di appello non firmato dal direttore è legittimo con la delega di firma

immagine non disponibile

di Andrea Alberto Moramarco

È legittimo l'atto di appello sottoscritto dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate delegato alla firma dal Direttore dell'Ufficio periferico che ha emesso l'atto impositivo opposto dal contribuente. Questo è in sintesi il principio affermato dalla Sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 20628 depositata ieri.

Il caso - La questione traeva origine da una controversia nata in seguito all'opposizione di un avviso di rettifica emesso nei confronti di un commerciante pugliese, avente ad oggetto la maggiore imposta dovuta a titolo di Iva, Irap e Irpef per l'anno 1998.
In prima istanza la Commissione tributaria provinciale aveva dato ragione al contribuente, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato legittimo l'atto impositivo. Giunti in Cassazione, oltre a vizi di merito, il ricorrente faceva valere anche un difetto di legittimazione processuale dell'ente, in quanto l'atto d'appello dell'Ufficio era stato sottoscritto «da soggetto non munito della rappresentanza legale dell'ufficio periferico», ovvero un funzionario non legittimato a rappresentare l'ente pubblico. Ciò avrebbe comportato per il contribuente l'inammissibilità dell'appello. Nella specie, l'atto era stato firmato mediante “delega di firma” conferita al funzionario che aveva materialmente sottoscritto l'atto di impugnazione “per il dirigente”.

Delega di firma e delegazione amministrativa di competenze - La Cassazione non è però dello stesso avviso e chiarisce che l'atto di appello in questione deve intendersi come proposto direttamente dal Direttore dell'ufficio periferico. Per i giudici viene qui in rilevo non la “delegazione amministrativa di competenze”, che deve essere prevista dalla legge e che si sostanzia nella attribuzione ad un diverso ufficio o ente di appositi poteri in deroga a quanto normativamente previsto. Piuttosto, nel caso di specie, si configura la classica ipotesi di “delega di firma”, che «attua un decentramento burocratico e trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio … nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio».
In sostanza, il funzionario delegato alla firma non esercita in maniera autonoma dei poteri ma «agisce semplicemente come “longa manus”- e dunque in qualità di mero sostituto materiale – del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza». Ed in quanto atti di organizzazione interna la delega di firma non incide sul regime di imputazione dell'atto, che rimane ugualmente riconducibile all'unico soggetto titolare della piena responsabilità verso l'esterno dell'ente stesso, salvo la prova dell'usurpazione del potere.

Corte di cassazione – Sezione tributaria civile – Sentenza 14 ottobre 2015 n. 20628

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©