L'atto non notificato per irreperibilità del destinatario non è sanabile
La notifica ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario
«Non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'articolo 291 del codice di procedura civile nell'ipotesi in cui l'atto da notificare venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la procedura meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». La Cassazione (ordinanza n. 9411/23) ha precisato, infatti, che la notifica ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario e ciò richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'articolo 291 del cpc o per effetto del raggiungimento dello scopo ex articolo 156, comma 3, del codice di procedura civile».
La restituzione dell'atto al mittente
Alla luce del richiamato principio si deve escludere che la restituzione dell'atto al mittente con attestazione dell'irreperibilità del destinatario possa integrare una notifica perfezionata ma invalida, giacché quell'attestazione, seppure conclusiva delle attività richieste al soggetto incaricato della notificazione, certifica l'omessa consegna, ossia la mancanza di una delle condizioni necessarie affinché possa porsi un problema di validità della notificazione. I Supremi giudici si sono trovati in linea con il giudice d'appello che ha evidenziato che non si era in presenza di una notifica nulla, che presuppone il perfezionamento della procedura notificatoria. L'Inps, quindi per non far perdere valore giuridico alla notifica dell'atto avrebbe dovuto riattivare con immediatezza la procedura di notifica e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Attività quest'ultima che non è stata espletata con la conseguenza che la tentata notifica non potesse essere considerata valida.