L’attore soccombente nel merito non può impugnare la giurisdizione
Lo hanno ribadito le Sezioni unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 671 depositata oggi
“L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione”. Il principio è stato ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 671 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso di un gruppo di persone e di una società contro un comune della provincia di Salerno.
I ricorrenti contestavano la rivalutazione dei canoni annui dovuti per la legittimazione dell’occupazione delle terre civiche del Comune. In primo grado, il Tribunale di Salerno ha rivalutato canone e capitale (con importi molto più elevati). La Corte d’Appello di Salerno ha confermato, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione; la Seconda Sezione civile ha rinviato alle Sezioni Unite la questione di giurisdizione per contrasti giurisprudenziali. “Un recente precedente – si legge nell’ordinanza di rimessione - ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie per certi versi analoga a quella in esame e, tuttavia, un altro precedente più risalente ha ritenuto appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia, nella quale i privati concessionari della legittimazione all’occupazione di terre di uso civico contestino la pretesa del comune al pagamento dei canoni enfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonché la determinazione dei canoni medesimi”.
Con l’ordinanza di oggi, le Sezioni Unite ribadiscono che la decisione sulla giurisdizione, implicita nella pronuncia di merito, integra un capo autonomo della sentenza. Ne deriva che l’attore soccombente nel merito, avendo egli stesso invocato l’intervento di quel giudice, deve considerarsi vincitore sul capo relativo alla giurisdizione e non è legittimato a dedurne il difetto in sede di impugnazione. La censura è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il “capo” sulla sussistenza della giurisdizione che accompagna la decisione sul merito, scrive la Corte, “è non solo suscettibile di giudicato interno in mancanza di un’apposita attività di parte rivolta a denunciare con specifico motivo di gravame la carenza di giurisdizione. Esso si presenta altresì come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione autonoma rispetto alla soccombenza sul merito”.
Dunque, conclude il Collegio, di fronte a una sentenza di rigetto della domanda “non è ravvisabile una soccombenza dell’attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al capo relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l’atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela».







