L'attribuzione della qualifica di dirigente d'azienda
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente - Accertamento - Criteri - Riferimento alla disciplina contrattuale collettiva - Necessità - Previsione di una pluralità di dirigenti - Rilevanza - Loro coordinamento con vincoli di gerarchia - Limiti - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dipendente, se l'appartenenza alla categoria dei dirigenti è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimento, non alla nozione legale di tale categoria, ma alle relative disposizioni della contrattazione ed il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse - riflettendo la volontà della parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore - assumono valore vincolante e decisivo, tenendo altresì conto che in organizzazioni aziendali complesse è ammissibile - anche in riferimento alla prassi aziendale ed alla concreta organizzazione degli uffici - la previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti) i quali sono tra loro coordinati da vincoli di gerarchia, che però facciano salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore; e l'accertamento compiuto alla stregua dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 1° ottobre 2019 n. 24484
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente caratteristiche dell'attività svolta - Funzioni, autonomia, responsabilità - Dirigente apicale e pseudo - Dirigente - Distinzione.
La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo-dirigente).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 marzo 2018 n. 7295
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente caratteristiche dell'attività svolta - 'Alter ego' dell'imprenditore - Necessità - Esclusione - Requisiti - Qualificazione professionale, autonomia e responsabilità - Riferimento alla contrattazione collettiva - Necessità - Fattispecie in tema di licenziamento ingiustificato.
La qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto corretto l'inquadramento quale dirigente di un dipendente del settore del credito - al quale era stato intimato un licenziamento ingiustificato - in virtù della qualificazione professionale, del livello di responsabilità nel settore di pertinenza e dello svolgimento dell'attività lavorativa in collegamento diretto con i vertici aziendali).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 agosto 2017, n. 19579
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente - Attribuzione della qualifica - Requisiti - Riferimento alla contrattazione collettiva - Necessità.
In tema di attribuzione della qualifica di dirigente, va tenuto conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e dalle prassi sindacali, che ne hanno portato al riconoscimento anche a lavoratori che, pur non investiti di quei poteri di direzione necessari per richiamare la nozione di "alter ego" dell'imprenditore, sono in possesso di elevate conoscenze scientifiche e tecniche o, comunque, sono dotati di professionalità tale da collocarsi in condizioni di particolare forza nel mercato del lavoro.
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 14 ottobre 2016, n. 20805
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente - Nozione - Preposizione all'intera azienda - Necessità - Esclusione.
Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall'esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull'andamento dell'intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all'intera azienda.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 luglio 2007, n. 15489