L'AUTORIZZAZIONE A FIRMARE UN CONTRATTO CON SE STESSI
L’ipotesi sembra rientrare nella previsione di cui all’articolo 1395 del Codice civile, ovvero del contratto con se stesso. «È annullabile (1441 ss) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interesse». In questo caso, pertanto, l’assemblea potrà esplicitamente autorizzare l’amministratore, vincolandolo al contenuto del contratto come da delibera e escludendo così il conflitto di interesse.