Penale

L'avvocato che esercita abusivamente e conduce una pessima difesa commette anche patrocinio infedele

I due reati non sono affatto ontologicamente inconciliabili come sosteneva il professionista condannato per entrambi

di Paola Rossi

Commette due differenti reati l'avvocato che, nel periodo in cui è sospeso, non solo esercita (abusivamente) la professione, ma conduce la difesa del cliente venendo meno al mandato e ai doveri professionale di correttezza e diligenza.

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 24750/2022, ha respinto il ricorso dell'avvocato-imputato che sosteneva l'inconciliabilità tra il delitto di esercizio abusivo di una professione (articolo 348 del Codice penale) e quello di patrocinio o consulenza infedele (articolo 380 del Codice penale).

L'argomento respinto
Il ricorrente voleva di fatto sostenere l'irrazionalità della doppia imputazione argomentando che, se un avvocato viola il divieto di esercizio professionale durante il periodo di sospensione, non può contemporaneamente essere accusato di patrocinio infedele, data la volontà espressa di proseguire una causa a vantaggio della parte di cui prende fattivamente le difese.
Argomento giudicato totalmente inconsistente dalla Cassazione in quanto nulla esclude che la difesa, resa dall'avvocato sospeso contravvenendo al dovere di astensione, sia del tutto deprecabile per sciatteria o peggio per aver mentito al cliente omettendo adempimenti cruciali per una conclusione vittoriosa della causa.

La volontà affermata dal ricorrente di non aver voluto abbandonare, durante il periodo di sospensione, la difesa del cliente non scrimina affatto il reato di patrocinio infedele se, come nel caso concreto, l'avvocato mente alla parte assistita facendole credere di aver depositato gli atti concordati e fondamentali per provare in giudizio la legittimità delle proprie istanze. O peggio - come verificatosi in questa vicenda - se le sue omissioni determinano la condanna per lite temeraria della parte assistita.

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