Civile

L’avvocato che si difende da solo ha diritto al rimborso di onorari e spese di lite

Infatti la facoltà di difesa personale prevista dall’articolo 86 del Cpc non incide sulla natura professionale dell’attività svolta

di Giampaolo Piagnerelli

La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’articolo 86 del Cpc non incide sulla natura professionale dell’attività svolta.

La richiesta dell’avvocato

Accolta quindi la richiesta del professionista secondo cui la facoltà dell’avvocato di difendersi personalmente ai sensi dell’articolo 86 del Cpc non altera la natura professionale dell’attività svolta e non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le norme sulla soccombenza e le tariffe professionali, i relativi diritti e onorari.

Spettano diritti e onorari

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 33758/25) l’avvocato che si difende personalmente ai sensi dell’articolo 86 del Cpc conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite: la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 92, comma 2, del Cpc dal Dl n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 – “nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità”.

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