L’informazione che il legale deve fornire al proprio assistito “deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero”. È quanto rammenta il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 218/2024, pubblicata l’11 novembre sul sito del Codice deontologico.

La vicenda...

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