Professione e Mercato

L’avvocato è responsabile per gli errori dei collaboratori

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di Filippo Martini

L’avvocato risponde nei confronti del cliente non solo degli errori professionali commessi direttamente, ma anche di quelli che derivano da atti dei suoi collaboratori. E la regola vale sia per i collaboratori interni allo studio professionale, sia per i domiciliatari esterni.

Gli atti dei collaboratori

Il professionista, come prevede l’articolo 2232 del Codice civile, anche se «deve eseguire personalmente l’incarico assunto», può tuttavia appoggiarsi a «sostituti e ausiliari» che restano però sotto la sua «direzione e responsabilità». E la giurisprudenza, in modo coerente, è costante nell’affermare che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell’eseguire la propria prestazione, provochi un danno per imprudenza o negligenza, compresa l’ipotesi in cui l’imperizia o la negligenza siano attribuibili ad ausiliari - come collaboratori o praticanti - di cui il professionista si avvalga sotto la propria direzione e responsabilità (Tribunale di Bologna, sentenza del 3 maggio 2016).

L’avvocato titolare del mandato professionale non può essere assolto neanche nel caso in cui la colpa dell’accaduto sia totalmente ascrivibile al collaboratore; lo ha affermato la Cassazione che, con la sentenza 15895 del 7 luglio 2009, ha chiarito come l’avvocato, che non deposita il ricorso per Cassazione nel termine, sia responsabile nei confronti del cliente del danno patito per il passaggio in giudicato della sentenza a lui sfavorevole; non rileva che il deposito sia avvenuto in ritardo solo per colpa del professionista o se sussista, eventualmente, anche la responsabilità di collaboratori o terzi di cui il professionista si sia avvalso per svolgere l’incarico.

L’assicurazione

È per queste ragioni che le polizze assicurative per la responsabilità professionale stipulate dagli avvocati devono coprire anche la «responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali», dei quali rispondono nei confronti dei clienti. Lo prevede il decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che ha dato attuazione alle disposizioni sull’assicurazione professionale introdotte dalla legge 247/2012.

L’obbligo di stipulare l’assicurazione professionale per i danni che l’attività può causare ai clienti e ai terzi è scattato per gli avvocati dal 10 novembre 2017.

La responsabilità

Ma fino a che punto si estende la responsabilità dell’avvocato? Il legale svolge una professione intellettuale assumendo su di sé una obbligazione di mezzi (da intendere come la messa a disposizione della propria scienza giuridica) finalizzata a fornire al cliente la massima tutela possibile nella difesa dei diritti e nell’esercizio dei rapporti sociali e personali.

L’avvocato deve rendere conto al cliente di avere svolto gli obblighi professionali in modo diligente, tanto sul piano procedurale, quanto su quello strettamente qualitativo.

La responsabilità professionale dell’avvocato poggia su due pilastri che devono sempre comporre gli elementi di indagine del giudice chiamato a valutare l’eventuale danno subito dal cliente: da un lato, l’errore in sé e, dall’altro, la sua incidenza causale sul danno subito dal cliente, inteso come perdita di un diritto o di un beneficio che altrimenti avrebbe potuto conseguire.

Così, nelle decisioni dei giudici, si legge che l’avvocato tacciato di un errore professionale da parte del cliente viene assolto se non vengono provate le conseguenze del suo errore, «non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio» (Cassazione, sentenza 25894 del 15 dicembre 2016). Se invece alla prova di un errore tecnico commesso dall’avvocato si accompagna la prova del pregiudizio per il cliente provocato dall’errore, l’avvocato è tenuto a risarcire il danno pari al valore del bene perso o del privilegio reso inservibile.

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