L’avvocato non è un mero nuncius del cliente
Il CNF ribadisce che l’avvocato risponde disciplinarmente se fa proprie informazioni non veritiere senza adeguate verifiche anche se arrivano dal proprio assistito
L’avvocato non può essere considerato un semplice nuncius del cliente e non è esonerato da responsabilità quando fa proprie informazioni non veritiere senza un minimo controllo, in violazione dei doveri di verità, correttezza e colleganza. È il principio affermato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 232/2025, pubblicata il 7 gennaio 2026 sul sito del Codice deontologico, decidendo il ricorso di un avvocato avverso la sanzione dell’avvertimento inflitta dal CDD di Torino.
I fatti
La vicenda trae...

