L'avvocato non risarcisce il cliente che non dimostra il nesso tra attività omessa e danno
Va accertato in concreto che se al posto dell'omissione fosse stata realizzata l'azione difensiva il cliente avrebbe ottenuto un vantaggio
L'omissione colpevole dell'avvocato apre la via al risarcimento del danno al cliente, ma solo a seguito del giudizio controfattuale, che dimostri il vantaggio perduto a causa dell'attività difensiva non messa in atto. Non scatta, infatti, il nesso causale tra omissione e danno se proprio quest'ultimo non è dimostrato. E a dover essere provata è proprio la concreta possibilità, che si sarebbe ottenuto un giudizio più favorevole, se non vi fosse stata l'omissione.
Da tale giudizio probabilistico è possibile valutare quale sarebbe stato il traguardo più favorevole, non raggiunto nel processo, e quindi la quantificazione del danno conseguente. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3781/2021, ha respinto il ricorso di un notaio contro i due legali che lo assistevano nel recupero di un credito, ma che avevano omesso di domandare il versamento della penale da parte del garante.
La scopertura degli assegni presentati dal debitore e la non provata capacità economica del garante sono elementi che non fanno presumere la possibilità di un diverso esito, se i legali in sede di richiesta di decreto ingiuntivo avessero preteso l'escussione della garanzia.
Autonomia statutaria, la Cassazione valorizza le scelte degli azionisti
class="conParagrafo_R21"> Luca Pescatore