L’avvocato sospeso non può difendersi da solo
Il Consiglio nazionale Forense rammenta che l’avvocato sospeso dall’albo è privo dello jus postulandi per cui non può proporre ricorso in proprio
L’avvocato sospeso dall’albo con provvedimento esecutivo non può difendersi da solo in quanto privo dello jus postulandi. Per cui, lo stesso potrà proporre ricorso al CNF a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. È quanto rammentato dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 326/2024, pubblicata il 20 febbraio 2025 sul sito del Codice deontologico.
Il caso
Nel caso di specie, l’avvocato aveva proposto ricorso al CNF in proprio avverso...