L’avvocato sospeso non può partecipare alla mediazione
Il Consiglio nazionale forense ribadisce l’illiceità della partecipazione alla mediazione da parte di un avvocato sospeso disciplinarmente
È illecita la partecipazione a un procedimento di mediazione in periodo di sospensione dall’esercizio della professione forense. Lo ha ribadito il Consiglio nazionale Forense nella sentenza n. 230/2025, pubblicata il 6 gennaio scorso sul sito del Codice deontologico.
I fatti
La vicenda trae origine da un articolato procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un avvocato iscritto all’Ordine di Isernia, al quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Campobasso aveva inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno e otto mesi.
Tra i diversi addebiti contestati, rileva in particolare quello relativo alla violazione dell’art. 36, n. 1, del Codice deontologico forense, per avere l’incolpato svolto attività professionale nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2018 e il 4 dicembre 2019, nonostante fosse sospeso disciplinarmente.
In tale arco temporale, il professionista aveva partecipato a un procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 promosso dalla compagnia assicurativa, sottoscrivendo l’accordo transattivo e la relativa quietanza, nonché autenticando le firme dei clienti e rinunciando alla solidarietà professionale.
Il ricorso al CNF
Nel ricorso proposto al Consiglio nazionale forense, l’avvocato aveva sostenuto di non aver esercitato attività professionale in pendenza della sanzione della sospensione, essendosi limitato a raccogliere “i documenti delle parti, i codici iban dei loro conti e successivamente consegnati alla compagnia assicuratrice, per il tramite del loro difensore”. A suo dire, tali attività, consistendo in meri incarichi di consulenza, non sarebbe stata inibita dal provvedimento di sospensione disposto dal CDD a suo carico.
La decisione
Il CNF ha respinto tale impostazione, richiamando la pacifica giurisprudenza domestica secondo la quale: “Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nullarilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato (cfr., in tal senso CNF, sentenza n. 280 del 28 giugno 2024)”.
Invero, nel caso di specie, l’accordo transattivo è stato raggiunto nell’ambito di un procedimento di mediazione attivato dall’assicurazione nelle more della pendenza del giudizio civile risarcitorio, poi abbandonato. Nel partecipare in sede di mediazione alla discussione dell’accordo e nel siglare l’accordo transattivo nell’ambito del procedimento di mediazione stesso, è innegabile, spiega il Consiglio, che il ricorrente abbia continuato a svolgere ancora quella attività difensionale che è riservata ad un avvocato, nonostante fosse stato sospeso dall’esercizio della professione forense. Ovvero, come risulta dall’evidenza documentale, prosegue il CNF, la sottoscrizione dell’accordo transattivo e della quietanza di pagamento, nonché “l’autentica della firma dei suoi clienti e la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L. 247/2012, manlevando anche l’assicurazione da eventuali richieste provenienti da altri legali, attività tutte riferibili a prestazione legale”.
Da qui, la conferma della responsabilità deontologica dell’avvocato e il rigetto del ricorso. Tuttavia, il CNF ha ritenuto equo ridurre la misura della sanzione della sospensione irrogata in anni uno.




