Professione e Mercato

L'avvocato sostituito deve sempre essere avvisato

Per la Cassazione, la nomina di un sostituto processuale del difensore di fiducia o d'ufficio presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa

di Marina Crisafi

L'avvocato sostituito deve sempre essere avvisato, in quanto fino alla sostituzione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato. È quanto afferma la sesta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 38859/2021) dando ragione a un avvocato e dichiarando la nullità della sentenza impugnata.

I fatti
Nella vicenda, la corte d'appello confermava la condanna inflitta dal tribunale di Perugia ex articolo 570, 2° comma, n. 2 c.p. nei confronti di un imputato che aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minorenne.
Il difensore presentava ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, data l'omessa notifica dell'avviso di fissazione udienza nel procedimento di appello al difensore di ufficio nominato ex articolo 97, comma 1, cpp a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia.
L'udienza, infatti, originariamente fissata a marzo 2020 veniva rinviata a causa delle emergenze connesse all'epidemia del Covid 19 a fine giugno. Di ciò veniva data comunicazione all'imputato e al difensore di fiducia già rinunciante al mandato ma non anche al difensore d'ufficio nominato. Per cui, l'udienza veniva celebrata con l'assistenza di altro difensore d'ufficio immediatamente reperibile e si concludeva con la pronuncia della decisione.

La decisione
Il Palazzaccio conferma la tesi dell'avvocato.
Il codice di procedura penale, affermano infatti i giudici, "ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria". Per cui, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, in situazioni che non comportino la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro, "il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato" (cfr. Cass. SU n. 22/1994).
Seguendo questa linea, ribadiscono gli Ermellini, "la nomina, da parte del giudice, di un sostituto processuale del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa perché è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 97, comma 4, cpp". Ovvero nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa.
Nel caso in esame, invece, l'avviso di fissazione dell'udienza non fu notificato all'avvocato nominato difensore d'ufficio dell'imputato ma al precedente avvocato di fiducia che già aveva rinunciato al mandato e che fu sostituito in udienza da un altro legale d'ufficio in assenza dei presupposti richiesti dall'articolo 97, comma 4, cpp. In questo contesto, pertanto, il difensore d'ufficio dell'imputato non fu messo nella condizione di svolgere la sua attività processuale.
Da qui la nullità della sentenza impugnata, senza rinvio.

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