Civile

L'eccezione di compensazione non può essere sollevata dalle Entrate per la prima volta in appello

Sul punto la Cassazione ha precisato che il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame concerne tutte le eccezioni in senso stretto consistenti nei vizi di invalidità dell'atto tributario

di Giampaolo Piagnerelli

L'eccezione di compensazione non può essere sollevata dall'amministrazione finanziaria in grado di appello ex articolo 57 del Dlgs 546/1992, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 16095/22.

La posizione della Corte. Nell'odierna decisione si legge che le Entrate hanno eccepito come il giudice di appello avesse disatteso il gravame erariale evidenziando che l'eccezione di compensazione sollevata dall'Ufficio era tardiva in quanto proposta per la prima volta solo con l'atto di appello.
In particolare l'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 23 e 57 del Dlgs 546/1992, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'eccezione di compensazione sollevata dall'Ufficio con riferimento a controcrediti vantati nei confronti del contribuente non potesse essere sollevata per la prima volta nel giudizio di appello.
Sul punto la Cassazione ha precisato che il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto dall'articolo 57, comma 2, del Dlgs 546/1992 concerne tutte le eccezioni in senso stretto consistenti nei vizi di invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, non estendendosi anche alle eccezioni improprie o nelle mere difese e cioè alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario, che resta sempre deducibile.
In applicazione del richiamato principio deve ritenersi che in tema di compensazione i principi generali dell'articolo 1242, comma 1, del codice civile, circa l'efficacia estintiva dei due debiti (quando cioè due soggetti sono al contempo creditore e debitore l'uno dell'altro, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti) sono applicabili anche al giudizio tributario, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere sollevata neppure dall'amministrazione finanziaria in grado di appello ex articolo 57 del Dlgs 546/1992, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto.

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