L’elezione di domicilio non è più illimitata e va rinnovata per l’appello
L’elezione di domicilio ai fini della notifica dell’atto di citazione in giudizio deve essere rinnovata ai fini dell’impugnazione della sentenza di primo grado e allegata all’atto di appello depositato, pena l’inammissibilità di quest’ultimo. Questa l’interpretazione della Corte di cassazione del comma 1 ter introdotto nel corpo dell’articolo 581 del Codice di procedura dalla Riforma Cartabia. Non è più quindi a validità illimitata l’elezione di domicilio fatta nel precdente grado di giudizio.
Per tali motivi la sentenza n. 3118/2024 ha rigettato il ricorso che intendeva far valere la validità dell’elezione effettuata in sede di convalida dell’arresto, cioè in primo grado, ai fini della corretta introduzione del giudizio di appello. Infatti, per la Corte la mancanza di ultrattività dell’elezione fatta nel grado precedente ha reso insanabilmente inammissibile l’impugnazione della condanna del ricorrente, decisione che ora riceve conferma dai giudici di legittimità.
Nella sua decisione infatti la Cassazione fa rilevare come il “sacrificio” chiesto alla parte di rinnovare l’adempimento di eleggere domicilio per l’ammissibilità dell’atto di impugnazione sia giustificato dalla maggior certezza che le attività giudiziali di notifica e quindi di celerità del processo, anche ai fini di un’eventuale dichiarazione di assenza, ricevono da tale adempimento introdotto dalla recente novella.